HomeEvidenzaSupplenze 2023, rinuncia: quali sanzioni?

Supplenze 2023, rinuncia: quali sanzioni?

Supplenze 2023. I vari Uffici Scolastici Provinciali, in questi giorni, stanno pubblicando i Bollettini con i posti disponibili e le nomine. Tanti però, sono i docenti che stanno pensando di rinunciare alla nomina per altri lavori o per impedimenti personali dopo aver fatto la domanda. Cosa succede in caso di rinuncia alla nomina?

Supplenze 2023: cosa si intende per rinuncia

L’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 disciplina la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e il conferimento delle supplenze per il biennio 2022\2024. A differenza dell’Ordinanza del biennio scorso, quest’anno sono state introdotte sanzioni più rigide per le ipotesi di rifiuto, mancata presa di servizio o abbandono di una supplenza. 

  • Si considera rinuncia la mancata presentazione dell’Istanza. Non avendo presentato domanda nel periodo dal 17 luglio al 31 luglio 2023, si rinuncia al conferimento di incarico a tempo determinato e da tutte le graduatorie a cui è iscritto l’aspirante.
  • Si considera rinuncia la mancata indicazione di alcune sedi o classi di concorso o tipologie di posto nella Domanda Online. Se non si indica una data sede o data classe di concorso, il candidato non si può aspettare di esser chiamato per una di queste ultime.

Rinuncia all’assegnazione di supplenza

Ora che le domande sono state inviate, si aspettano le convocazioni da parte degli Uffici Scolastici Provinciali. La rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. 

Abbandono del servizio

Può capitare che, dopo la presa in servizio, il docente debba rinunciarvi. In questo caso, l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30 giugno o 31 agosto, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione, su qualsiasi supporto e in qualsiasi forma, dei contenuti del presente articolo in violazione delle norme sul diritto di autore sarà segnalata all’Agcom per la sua immediata rimozione [Delibera n. 680/13/CONS 12/12/2013].
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