Inps con il messaggio numero 2896 del 07-08-2023 fornisce le indicazioni per i nuclei familiari con figli maggiorenni (18-21 anni) per il quale è stato sospeso l’RdC.
L’Istituto fornisce informazioni circa gli effetti della sospensione del Reddito sull’Assegno unico e dell’eventuale presentazione della domanda di quest’ultimo.
Non cessa il diritto all’erogazione dell’assegno unico per i nuclei composti da figli maggiorenni (18-21 anni) a cui è stato sospeso l’RdC nel mese di luglio.
La prestazione è garantita fino al compimento dei 21 anni, fermo restando i requisiti di legge.
Il pagamento dell’integrazione dell’AUU su Rdc del mese di luglio è comunque pagata il 27 agosto, con le ordinarie modalità di accredito di Rdc.
Ma come saranno pagate le mensilità successive? bisogna presentare una nuova domanda?
Il nucleo che presenta una nuova domanda per l’assegno unico, riceve la prestazione sulla carta RdC per i mesi non corrisposti.
Esempio: chi presenta la domanda di AUU a settembre riceve sulla carta RdC l’integrazione per il mese di luglio e l’importo pieno dell’ assegno per i mesi di agosto e settembre.
I pagamenti successivi con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda (ottobre 2023) sono pagati in misura piena.
I pagamenti con decorrenza ottobre avverranno nell’IBAN comunicato in fase di presentazione della domanda.
Pe chi non presenta la domanda, l’INPS garantisce comunque il pagamento per tutte le 7 mensilità spettanti fino alla competenza del mese di febbraio 2024.
Nello specifico sulla carta RdC è pagata l’integrazione per il mese di luglio e l’assegno unico in misura piena per i mesi da agosto fino a febbraio 2024.
Per continuare a percepire l’assegno in misura piena da agosto fino a febbraio 2024, non è obbligatorio presentare la domanda.
L’obbligo sussiste per continuare a ricevere la prestazione con decorrenza 1°marzo 2024, in questo caso la nuova domanda va presentata dal 1° gennaio 2024.