Bonus Turismo 2023, +15% in Busta paga: 6 cose da sapere

stagionali

Bonus Stagionali 2023, sono uscite le istruzioni con cui l’Agenzia delle Entrate indica il percorso per l’applicazione del beneficio a favore dei lavoratori del turismo che effettuano lavoro nottuno e straordinario festivo.

Si tratta della risoluzione n. 51/E dell’Agenzia delle Entrate che da applicazione alle novità introdotte dalle legge di conversione del Decreto Lavoro.

Bonus Turismo 2023, come funziona il 15%?

Il Bonus Stagionali 2023 consiste nell’applicazione di un trattamento integrativo speciale del 15%, collegato agli emolumenti economici erogati per lavoro notturno e straordinario festivo. Insomma tutto quello che passa in busta paga a tale titolo genera a favore del lavoratore un bonus pari al 15%.

Il trattamento integrativo speciale del 15% previsto dalla Legge di conversione del Decreto Lavoro ha queste caratteristiche:

  • non concorre alla formazione del reddito, quindi è esentasse;
  • si applica solo sulle prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi, come notturno o come straordinario;
  • riguarda le prestazioni di lavoro effettuato nel periodo che va dal 1° giugno al 21 settembre 2023;
  • interessa i lavoratori dipendenti delle aziende del turismo e degli stabilimenti termali che hanno un reddito da lavoro non superiore a 40.000€ per il 2022;
  • il bonus riguarda tutti i lavoratori di questi settori e non solo quelli con contratto di lavoro stagionale;
  • le legge prevede che il Bonus deve essere erogato “su richiesta del lavoratore”.

Una misura limitata nel tempo (probabilmente sperimentale in vista di una replica futura) che avrà effetto sui cedolini paga di giugno, luglio, agosto, settembre. Per le Buste paga già chiuse (luglio e sicuramente giugno) sembra aperta la possibilità di un conguaglio, che farà avere il bonus ai lavoratori anche se con ritardo.

Bonus Turismo 2023: come si applica F24?

La risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per il recupero in compensazione del credito d’imposta maturato dai sostituti d’imposta.

Sarà il datore di lavoro a riconoscere le maggiori somme nel cedolino paga, per poi recuperare gli importi in compensazione mediante il modello F24, inserendo il codice tributo 1702.