Assunzioni Scuola, mancata presa in servizio: cosa succede?

Assunzioni scuola.  Anche quest’anno sarà l’algoritmo ad assegnare gli incarichi di supplenza per il prossimo anno scolastico 2023/24. In ogni caso, la presa in servizio è fissata per il 1° settembre.

Assunzioni scuola: presa in servizio

La presa di servizio è l’atto tramite il quale la scuola avvia tutte le pratiche amministrative finalizzate alla retribuzione e all’inserimento in organico del docente.

Le scuole indicano agli Uffici scolastici il numero effettivo di posti a disposizione e per quale tipologia. Gli uffici controllano e validano le indicazioni delle scuole e, dopo aver verificato le istanze online da parte dei docenti, legano un docente ad una determinata cattedra. In questo momento avviene la chiamata di presa in servizio.

Chi deve prendere servizio il 1° settembre

La presa di servizio il 1° di settembre 2023 si rende obbligatoria per: docenti e ATA neoassunti in ruolo, docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis e personale docente e ATA supplente con contratto a tempo determinato al 31 agosto 2024 o al 30 giugno2024.

Chi non deve prendere servizio il 1° settembre

Non devono prendere servizio il 1° settembre i docenti che non cambiano scuola di titolarità nell’anno 2023/24, che nell’anno scolastico precedente erano in servizio nella medesima scuola o se si è in maternità o si sta seguendo un dottorato.

I docenti non tenuti alla presa di servizio devono recarsi a scuola il 1° settembre, soltanto se vi siano incontri collegiali o attività concordate.

Assunzioni scuola: sanzioni per chi non prende servizio

Se si differisce la presa di servizio per motivi normativamente previsti, non cambia la decorrenza giuridica della nomina, mentre quella economica decorre dal giorno della presa di servizio. Se, invece, non si assume servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, si decade dalla nomina ottenuta.

Per chi è obbligato a prendere servizio il 1° settembre 2023: se non dovesse presentarsi, il dirigente scolastico diffida formalmente, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, il docente alla presa di servizio entro un breve termine (es. tre giorni) e, nella diffida, si deve precisare che, in caso di mancato adempimento della medesima, si procederà a formalizzare la decadenza dalla nomina.

Per chi invece non è obbligato alla presa in servizio il 1° settembre, ma deve presentarsi comunque a scuola per attività concordate: se non si presenta il dirigente scolastico diffida formalmente l’interessato a presentarsi immediatamente a scuola. Se l’interessato non adempie alla diffida, nel caso in cui l’assenza ingiustificata dovesse prolungarsi per più di 3 giorni, si passerà al licenziamento.