Lavoro nella Scuola, posso fare un secondo lavoro? Ce lo chiede Gianni, un assistente amministrativo che specifica di essere musicista.
Pubblico impiego: il principio di esclusività
All’atto della firma del contratto individuale di lavoro, il dipendente deve dichiarare di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
Il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e contemplato:
- dall‘articolo 53 – comma 1 del DLgs 165/2001
- articolo 60 DLgs 3/1957
- articolo 508 DLgs 297/1994
- art. 57 del CCNL 2003
Tuttavia il dipendente può essere autorizzato a svolgere un’altra attività nel caso di attività sporadiche e occasionali come spesso accade nel caso dei musicisti.
Il caso dei musicisti con esenzione previdenziale
Quindi il nostro lettore, per esercitare l’attività di musicista dovrà farsi autorizzare dal proprio datore di lavoro (nella fattispecie il dirigente scolastico).
C’è da ricordare inoltre che i musicisti che svolgono con un’altra attività, come nel caso di Gianni, sono esenti dal versamento dei contributi previdenziali (pensionistici) ex Enpals se nell’arco dell’anno non viene superata la retribuzione lorda di 5.000 euro.
A prevederlo è la circolare Enpals n. 2 del 2008 emessa in attuazione dell’articolo 1, comma 188, della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 39-quater del decreto legge n. 159/2007 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 222/2007.
Musicisti: niente esenzione fiscale
Il fatto che i musicisti che svolgono l’attività occasionalmente come secondo lavoro siano esenti, non preclude il fatto che siano soggetti a tutte le altre incombenze in particolare:
- sono assoggettati a tutte le altre eventuali ritenute previdenziali (malattia, inail, ecc)
- sono tenuti a sommare il reddito prodotto nel settore dello spettacolo agli altri redditi.
Quindi la risposta al quesito di Gianni è che può fare tranquillamente il musicista a condizione di essere autorizzato dal proprio datore di lavoro e di dichiarare i compensi percepiti.
Le sanzioni per la mancata autorizzazione
In caso di mancata autorizzazione del datore di lavoro, L’art. 53, comma settimo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede le somme percepite dal dipendente debbano essere conferite al bilancio dell’amministrazione di appartenenza.
Il conferimento delle somme percepite non esclude la responsabilità disciplinare.