HomeEvidenzaBonus Estate 2023 Lavoratori Turismo, perchè non viene pagato?

Bonus Estate 2023 Lavoratori Turismo, perchè non viene pagato?

Bonus Estate 2023 destinato ai lavoratori del Turismo, perchè le Aziende ancora non lo pagano? Sono molti a domandarsi, tra i lavoratori del turismo e gli stagionali dell’estate, perchè sulle ultime buste paga non arriva l’atteso Bonus 15%?

Vediamo cosa sta succedendo secondo quanto raccolto da TuttoLavoro24.it.

Bonus Estate 2023 Lavoratori Turismo, a chi spetta?

Il Bonus Estate 2023 è un trattamento speciale pari al 15% calcolato sulle retribuzioni lorde corrisposte al lavoratore in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. L’importo non concorre alla formazione del reddito e spetta per le prestazioni relative al periodo che va dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.

Il Bonus spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a 40.000 euro. Tale condizione reddituale va obbligatoriamente dichiarata dal lavoratore del turismo attraverso un Modello di Auto-Dichiarazione che è possibile scaricare cliccando qui.

Bonus Estate 2023: quali Codici Ateco Turismo?

Sono davvero poche, al momento, le imprese che stanno applicando il Bonus sulle Buste paga. Perchè? Secondo quanto appreso da TuttoLavoro24.it nonostante le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate risalenti a qualche settimana fa, ci sarebbe ancora incertezza tra gli operatori (aziende, consulenti), sull’esatte caratteristiche delle aziende destinatarie del Bonus. Si tratta di aziende del turismo e stabilimenti termali, ma quali sono i Codici Ateco che le identificano?

“In via generale – scrive la rivista specializzata Informativa per l’Amministrazione del Personale di SEAC n. 284 – , quindi, la misura è destinata al comparto del turismo, dunque, si ritiene, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alle strutture ricettive nonché agli stabilimenti termali“. Manca tuttavia una individuazione
puntuale
dei datori di lavoro/sostituti d’imposta tenuti ad erogare il trattamento integrativo speciale. Insomma manca l’elencazione puntuale dei codici ATECO coinvolti nella misura e così tra gli operatori delle paghe c’è ancora incertezza circa la corretta applicazione del Bonus.

Elencazione che a titolo puramente indicativo e non esaustivo” l’Informativa fornisce e che riportiamo di seguito:

Fonte: Informativa Seac n. 284 del 1° settembre 2023

L’elencazione offerta da SEAC è solo indicativa. E’ evidente però che molti consulenti e aziende attendono indicazioni ufficiali dagli organismi amministrativi prima di applicare il bonus in Busta paga.

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