Per alcuni lavoratori ci sono dei vaccini obbligatori da dover fare per garantire la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Per alcune categorie particolari il vaccino da fare inderogabilmente è quello dell’antitetanica.
La vaccinazione antitetanica è obbligatoria per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici più esposti ai rischi dell’infezione e per gli sportivi. A disciplinarla è la Legge 5 marzo 1963 n. 292. Il rischio biologico negli ambienti di lavoro è disciplinato invece dal D.Lgs 81/2008, che prevede la somministrazione a cura del Medico Competente.
Vediamo nel dettaglio quali sono i lavoratori tenuti a vaccinarsi contro il tetano.
Vaccino tetano obbligatorio per quali lavoratori?
Il tetano è una malattia infettiva acuta non contagiosa causata da un batterio che si trova soprattutto nel terriccio, nel letame, nell’asfalto e nel tratto digerente di alcuni animali (soprattutto equini e ovini). Per questo motivo alcuni lavoratori sono più inclini di altri a contrarlo.
L’articolo 1 della legge del 5 marzo 1963 n. 292 disciplina quali sono i lavoratori esposti ai rischi dell’infezione tetanica e quindi obbligati a vaccinarsi:
- lavoratori agricoli;
- pastori, allevatori di bestiame;
- conciatori;
- fantini e stallieri;
- sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi;
- spazzini, cantonieri, e stradini;
- sterratori, minatori, fornaciai;
- asfaltisti;
- operai e manovali addetti alla edilizia e delle ferrovie;
- straccivendoli;
- operai addetti alla manipolazione delle immondizie e alla fabbricazione della carta e dei cartoni;
- lavoratori del legno;
- metallurgici;
- metalmeccanici;
- sportivi.
Come scritto nel decreto, il Ministro per la sanità è autorizzato a estendere l’obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, tramite un proprio decreto, dopo aver sentito il Consiglio superiore di sanitĂ .
Nei soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori elencati, la vaccinazione e la rivaccinazione antitetanica è a carico dell’azienda ed è eseguita a cura degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.
Le dosi da fare in un anno sono 3 (la seconda dopo 6-8 settimane, la terza dopo 6 mesi) con richiami decennali.