Il CCNL Logistica può essere un riferimento per il rapporto di lavoro dei Rider che vanno iscritti alla gestione dipendenti dell’Inps. A questa conclusione giungono due recenti sentenze del Tribunale di Milano (n. 3237/23 e n. 3239/23) con cui vengono condannati i due colossi della gig economy, Deliveroo e Uber Eats.
Secondo i giudici di Milano i contributi previdenziali per i ciclo-fattorini inquadrati dalla legge nelle collaborazioni etero-organizzate devono essere determinare sulla base della retribuzione di un lavoratore inquadrato nel V livello del Ccnl Logistica. E il lavoratore iscritto alla gestione dipendenti e non alla gestione separata Inps.
Non si applica l’Accordo Assodelivery-Ugl
Nelle sentenze è stata dichiarata l’inapplicabilità del Ccnl Rider sottoscritto il 15 settembre 2020 tra Assodelivery, associazione a cui aderiscono i colossi del delivery food, con il sindacato Ugl.
L’inapplicabilità di tale accordo collettivo è stata sancita sulla base di due ragioni. Il primo è che le prestazioni risalivano a periodi precedenti la stipula dell’accordo, il secondo è che UGL non ha la rappresentatività comparata nel settore. Principio, quest’ultimo, richiamato dall’articolo 1, comma 1, del Dl 338/1989 (rafforzato in seguito dall’articolo 2, comma 25, della legge 549/1995): il versamento dei contributi da parte delle aziende deve essere realizzato prendendo a riferimento le retribuzioni stabilite da accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Il giudice ha ritenuto che il CCNL Logistica è adatto per quantificare la contribuzione «per la pluralità e l’importanza delle associazioni sindacali sottoscrittrici». Inoltre questo CCNL prevede una disciplina specifica per queste attività attraverso il fattorino “addetto alla presa e consegna”.