Visite fiscali agli Statali: come funziona oggi

Medico

Le visite fiscali agli statali, quelle effettuate quando un lavoratore si mette in malattia, potrebbero presto subire importanti cambiamenti.

La recente sentenza del Tar del Lazio, infatti, ha stabilito che così come sono oggi le visite fiscali nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione sono incostituzionali e penalizzanti rispetto a quelle per i privati: la fascia oraria di reperibilità per gli statali è di 7 ore, per i privati di sole 4 ore.

È atteso quindi un nuovo decreto che modifichi le attuali regole e ristabilisca equità tra lavoratori pubblici e privati. A occuparsene saranno i Ministeri interessati. Ma come funziona oggi la visita fiscale per gli statali? Quali sono le regole?

Visite fiscali statali, orari e regole

La richiesta della visita medica di controllo può essere avanzata sia dalla pubblica amministrazione sia dall’INPS di propria iniziativa.

In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, per un totale di 7 ore. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Stesso obbligo vale anche per i dipendenti privati, che tuttavia sono obbligati alla reperibilità solo dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (7 ore totali). Da qui la decisione del Tar del Lazio nella sentenza sopra menzionata.

Ad oggi, i dipendenti pubblici in malattia possono ricevere le visite fiscali presso il proprio domicilio con cadenza sistematica e ripetitiva, quindi anche più di una volta nell’arco dei giorni di malattia.

Inoltre, la visita del medico può avvenire anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, soprattutto nei casi “dubbi”, ossia quando il sistema informatico dell’INPS segnalerà un comportamento sospetto. La visita può essere disposta sin dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (Art. 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Se il medico non riesce a effettuare la visita perché il dipendente non si trova presso il domicilio indicato è tenuto a dare immediata comunicazione al datore di lavoro pubblico che l’ha richiesta e a rilasciare apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’ufficio medico legale della sede Inps territorialmente competente.