Abbiamo finora parlato in senso generale dell’Anticipazione dell’Indennità Vacanza Contrattuale dividendo le casistiche in due grandi categorie:
- dipendenti a tempo indeterminato (che avranno diritto all’intero anticipo a dicembre)
- dipendenti a tempo determinato (che riceveranno l’incremento mensilmente)
Ma cosa succede a quelle categorie di dipendenti difficili da collocare con certezza in una determinata categoria?
Cosa succede all’anticipo dal punto di vista della contribuzione e del diritto al TFS/TFR?
L’anticipo per i contratti di lavoro a tempo parziale
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l’anticipo IVC sarà erogato da NoiPA in proporzione all’orario di lavoro.
In caso di part time al 50% l’assegno sarà erogato per un importo pari alla metà.
Se nel corso del 2023 il rapporto di lavoro a tempo parziale ha subito percentuali di variazione, vale l’ultimo orario di lavoro.
I neo immessi in ruolo hanno diritto all’anticipo?
La risposta è sì, avranno diritto all’anticipo per l’intero anno 2024 anche se hanno iniziato a lavorare solamente nel corso dell’anno 2023.
Un caso particolare è rappresentato dal personale in anno di formazione e prova della Scuola i quali, essendo titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, sono esclusi dall’anticipo erogato a dicembre.
L’anticipo sarà recuperato a coloro che andranno in pensione nel corso del 2024?
Per coloro che andranno in pensione dal 2 dicembre in poi NoiPA non procederà al recupero dell’acconto come previsto in questo comunicato:
Trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, il recupero dell’assegno è sempre previsto in sede di applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Spetta l’anticipo a chi è temporaneamente su un altro profilo professionale?
Il personale di ruolo che accetta supplenze su un altro profilo professionale non ha diritto all’anticipo in quanto titolare di contratto a tempo determinato.
Questa tipologia di personale, pertanto, avrà diritto all’incremento mensile dell’IVC dal mese di gennaio 2024.
Come viene trattato l’anticipo IVC dal punto di vista previdenziale?
L’indennità vacanza contrattuale è pensionabile al 100%.
Quando verrà riassorbita nello stipendio base, dopo la firma del contratto, sarà pensionabile al 118%.
L’indennità vacanza contrattuale è valida ai fini del TFR o del TFS e, per questo, è assoggettata all’aliquota del 2,5% sull’80% a carico del dipendente.