L’Assegno di Inclusione da 500 euro mensili che arriverà da gennaio 2024 è compatibile con un’attività lavorativa? Posso lavorare mentre percepisco il sussidio?
Il 18 dicembre si sono aperte le domande per la nuova prestazione, che rimpiazza il Reddito di Cittadinanza nelle famiglie con un ISEE sotto i 9.360 euro e in cui ci sono soggetti disabili, minorenni, over 60 o in condizioni di svantaggio.
Pertanto, visto che l’avvio è alle porte, è utile sciogliere qualche dubbio in merito alla compatibilità della prestazione con un’attività lavorativa. Facciamolo anche vedendo cosa dispone INPS nella circolare n. 105 del 16 dicembre.
Assegno Inclusione, posso averlo se lavoro?
Il Decreto Lavoro del 4 maggio 2023 ha stabilito i criteri e le condizioni per accedere all’Assegno di Inclusione. Oltre ai requisiti economici, patrimoniali e di cittadinanza, il decreto stabilisce anche le cumulabilità con altre prestazioni.
L’Assegno di Inclusione si può sommare alla NASpI (art. 2, comma 9), ma anche a un reddito da lavoro dipendente. Essere disoccupati non è infatti una delle condizioni che condiziona l’accesso alla prestazione.
Entro il limite di 3.000 euro lordi annui di reddito l’importo dell’Assegno non cambia. Lo specifica l’art. 3, comma 5: «in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui».
Devono essere comunicati all’Inps “esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo (3.000 euro, ndr) con riferimento alla parte eccedente”. E’ solo il reddito da lavoro eccedente tale soglia che concorrerà alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione. L’importante è far sapere all’ente previdenziale che si è trovato un lavoro entro 30 giorni dall’avvio dell’attività stessa.
AdI-Com Ridotto e AdI-Com Esteso: a cosa servono
Se il rapporto di lavoro è già in essere all’atto della domanda di Assegno di Inclusione occorrerà compilare il modulo “Adi-Com ridotto”. Altrimenti, se il lavoro lo si trova mentre si fruisce della prestazione, la comunicazione all’INPS va fatta tramite l’apposito modello “Adi-Com Esteso”.
Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, l’erogazione del beneficio è sospesa, fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo. Se dopo 90 giorni non si è ancora provveduto a informare INPS dell’avvio dell’attività lavorativa, la prestazione decade.