Assegno di Inclusione compatibile con SFL: ecco i casi

Assegno inclusione adi

Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro (SFL) sono compatibili? Una stessa persona può richiedere entrambe le prestazioni?

AdI e SFL sono le due misure con cui il Governo sta sostituendo il Reddito di Cittadinanza: la prima entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio, anche se le domande sono aperte dal 18 dicembre. La seconda è attiva ormai da settembre. Per capire se i due sussidi sono compatibili occorre capire a chi sono destinate. Vediamo.

Assegno Inclusione e SFL, a chi spettano?

Le platee dei due sussidi sono nettamente diverse. L’Assegno di Inclusione spetta ai cittadini:

  • minorenni;
  • di almeno 60 anni di età;
  • disabili almeno al 45%;
  • che vivono in condizione di svantaggio e inseriti in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. 

Per accedervi serve poi un ISEE non superiore a euro 9.360 e un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro, invece, spetta a tutti i cittadini che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione. Quindi ai soggetti tra i 18 e i 59 anni immediatamente occupabili. La percezione, infatti, è subordinata alla partecipazione a corsi o attività formative. Occorre inoltre avere un ISEE e un reddito familiare sotto i 6.000 euro.

In generale, quindi, essendo le due platee diverse, chi può fare domanda di Assegno di Inclusione non può farla per il Supporto di Formazione, e viceversa. Tuttavia, all’interno della stessa famiglia possono esserci sia percettori di AdI che di SFL. Vediamo meglio.

Assegno Inclusione e SFL, sono compatibili?

Come specifica INPS nella circolare n. 105 e ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, i componenti dei nuclei che percepiscono l’Adi, che non siano calcolati nella scala di equivalenza, che non abbiano responsabilità genitoriali e che non siano sottoposti agli obblighi di adesione e partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro e alle misure di politica attiva, possono presentare domanda di SFL.

Allo stesso modo, può essere presentata domanda di Assegno di inclusione da parte di un nucleo al cui interno vi sia un componente (escluso dalla scala di equivalenza e senza obblighi genitoriali e di attivazione lavorativa), con domanda del SFL attiva.

In questo modo, all’interno della stessa famiglia potranno entrare tutti i mesi per un anno (dopo 12 mesi SFL decade) i 350 euro di Supporto Formazione e Lavoro intestati, per esempio, al figlio 30enne, e i 500 euro di Assegno di Inclusione riconosciuti al padre 65enne. Per un totale di 850 euro al mese.