HomeEvidenzaModello 730/2024 disponibile sul portale Agenzia Entrate

Modello 730/2024 disponibile sul portale Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha già reso disponibile, nel proprio portale, la bozza del Modello 730/2024.

Le novità del mod. 730

Tra le novità che più interessano i lavoratori dipendenti troviamo la modifica del limite di spesa per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici che scende da 10.000 a 8.000 euro per gli acquisti effettuati nell’anno 2023.

Il limite di spesa si ridurrà a 5.000 euro per gli acquisti effettuati nel corso dell’anno 2024.

I contribuenti potranno dedurre dall’irpef il 50% della spesa in 10 annualità di pari importo.

Una novità che riguarda il personale del comparto sicurezza e difesa è la rideterminazione del bonus IRPEF che sale fino ad un massimo di 571 euro per il 2023 entro il limite massimo di reddito di 30.208 euro.

La bozza del modello 730/2024 pubblicato e reso disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Modello 730: invariate le scadenze

Il modello 730/2024 precompilato sarà reso disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione è il 30 settembre 2024.

I contribuenti che presenteranno la dichiarazione dei redditi potranno ottenere il rimborso già a partire dal mese di luglio 2024 se lavoratori dipendenti oppure dal mese di agosto se pensionati.

Attenzione alla corretta indicazione del sostituto d’imposta

Un banale errore che impedisce l’erogazione del rimborso è l’inserimento di un errato sostituto d’imposta.

Se nel privato questo succede quando si cambia datore di lavoro, nel comparto pubblico l’errore si verifica spesso in caso di pensionamento nel primo semestre dell’anno.

In questo caso, il sostituto d’imposta da indicare è l’INPS e non DAG-DSII.

Un errore che invece viene effettuato dal personale della Scuola, è l’inserimento del proprio Istituto Scolastico come sostituto.

Le Scuole rilasciano delle Certificazioni Uniche valide ai soli fini previdenziali.

L’Istituto scolastico, tuttavia, in virtù della Certificazione Unica rilasciata, appare come sostituto d’imposta inducendo in errore il contribuente che si avvale della dichiarazione precompilata.

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