La Befana vien di notte e quest’anno cade di sabato. Il 6 gennaio si festeggia l’Epifania del Signore e tale giornata rientra tra le festività che ogni anno ricorrono in Italia.
Essendo un giorno festivo, è uno di quelli che sul calendario è segnato di rosso: giorno in cui, in teoria, non si lavora. In pratica, sono molte le persone costrette a recarsi sul luogo di lavoro il 6 gennaio. Come figura quindi in busta paga una festività lavorata? Vediamo.
Quanto spetta in Busta paga a chi lavora?
Tra coloro che lavoreranno il 6 gennaio ci sono soprattutto gli addetti al commercio e al turismo, oltre che al personale sanitario. Se si lavora il giorno di festa, al lavoratore è riconosciuta una maggiorazione.
Come stabilito dal CCNL FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), al personale che presta la propria opera nelle festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20%. Mentre nel caso del CCNL Terziario, Distribuzione, Servizi la maggiorazione per il lavoro festivo è del 30%.
6 gennaio Festività coincidente con il sabato
Quest’anno il 6 gennaio cade di sabato, che da molti contratti collettivi è considerata giornata lavorativa a 0 ore. Per chi durante questa giornata presta la sua attività lavorativa è prevista – come detto – la maggiorazione per il lavoro festivo.
Per chi invece non lavora in questa giornata, la festività che cade di sabato non dà diritto al medesimo trattamento spettante in caso di lavoro festivo coincidente con la domenica. Per la festività che cade di domenica, infatti, il lavoratore ha diritto in busta paga alla retribuzione di una giornata in più (vale a dire 1/26 della retribuzione mensile).
Pertanto quest’anno, con il Cedolino paga di competenza gennaio, per la Festività dell’Epifania i lavoratori riceveranno la normale retribuzione giornaliera.
6 gennaio Festività per chi sta in Cassa integrazione
Nel caso in cui la festività dell’Epifania coincida durante il periodo di cassa integrazione guadagni (Cig), essendo il rapporto di lavoro sospeso si pone il problema di chi paga questa giornata.
Le indicazioni in proposito vengono date dall’Inps con il messaggio n. 13552/2009: il trattamento di tutte le festività durante il periodo sospensione del rapporto di lavoro con intervento dell’integrazione salariale è differenziato tra lavoratori retribuiti in misura fissa mensile e quelli retribuiti in misura oraria.
Per i lavoratori retribuiti in maniera fissa (impiegati o anche degli operai dell’industria metalmeccanica per effetto della mensilizzazione contrattuale), la festività viene considerata come una giornata lavorativa e viene in ogni caso retribuita. Non si verifica alcuna riduzione delle giornate pagate, che restano fisse (normalmente 26 giorni pagati al mese).
Per i lavoratori retribuiti ad ore e non in maniera fissa (come gli operai), le festività nazionali devono sempre essere indennizzate dal datore di lavoro e non devono essere considerate a carico dell’Inps (o altro soggetto come FSBA, Formatemp, ecc.) ove cadenti nel corso della settimana.
In caso di Cig non a zero ore, quindi a orario ridotto, le ore della festività infrasettimanale devono essere retribuite dal datore di lavoro nell’ambito della settimana lavorata, anche ai fini contributivi.