Si può avere la Disoccupazione Agricola anche se si svolge un’attività di lavoro autonomo. Ma solo a determinate condizioni. Vediamo quali per capire chi potrà fare domanda a Inps entro il 31 marzo anche svolgendo un’attività di lavoro autonomo.
Requisiti per avere la Disoccupazione Agricola
Per avere il trattamento della Disoccupazione Agricola è necessario presentare domanda a Inps. Il principale requisito è avere un contratto di lavoro come operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato (OTD e OTI).
La domanda può essere presentata a Inps dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, a condizione che il lavoratore:
- sia iscritto negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato, per l’anno in cui si riferisce la domanda;
- abbia almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente;
- abbia maturato un minimo di due anni di anzianità assicurativa.
Si può avere avendo un lavoro autonomo?
Chiunque può svolgere lavoro autonomo mentre è anche lavoratore dipendente. Per cui è possibile che l’operaio agricolo svolga anche un’attività lavorativa autonoma con una propria partita IVA, come il caso del coltivatore diretto o dell’artigiano.
L’iscrizione per l’intero anno negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti esclude il diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione agricola (art. 2 comma 1 del D.P.R. 1049/1970). Pertanto, se un lavoratore presenta domanda, l’Inps andrà a verificare il mantenimento di tutti i requisiti prestando particolare attenzione ad individuare le giornate non indennizzabili ai fini del diritto all’indennità di disoccupazione agricola.
Ciò è possibile nel caso in cui l’iscrizione non sia avvenuta per l’intero anno oppure se il tipo di attività di lavoro in proprio non abbia determinato l’obbligo di iscrizione in una delle gestioni autonome INPS (ART/COM, CD/CM) perchè l’attività non risulta essere la principale fonte di reddito.
In questa situazione l’Istituto dovrà acquisire il numero di giornate di lavoro autonomo svolto per determinare la prevalenza di attività nell’anno in questione come autonoma o dipendente. L’incrocio dei dati è svolto dall’Istituto previdenziale secondo quanto chiarito col Messaggio n. 12576 del 2012.
Cosa dice la Legge n. 9 del 1963
È la legge n. 9 del 1963 che stabilisce le condizioni per l’iscrizione alla gestione Inps per i coltivatori diretti, mezzadri o coloni. L’ effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare – dice la legge – non deve essere “inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondi o e per l’allevamento ed il governo del bestiame”.
Cioè non deve essere inferiore a 104 giornate di attività di lavoro autonomo. Il calcolo è il seguente:
[365 (giorni dell’anno) – 52 (domeniche) : 3 = 104 giornate ]
Coloro che siano anche lavoratori autonomi sono quindi tenuti ad allegare il mod. SR171 alla domanda Inps per la DS Agricola. In questo modello il richiedente auto-dichiarerà di essere in possesso di partita IVA e il tipo di terreno condotto. Per scaricare il Modello INPS SR171 – Dichiarazione Sostitutiva per attività di lavoro in proprio clicca qui.