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Assegno di Inclusione: con i maggiorenni non aumenta l’importo

L’importo dell’Assegno di Inclusione varia a seconda del numero di componenti il nucleo familiare, ma non tutti vengono conteggiati nel totale e non tutti hanno lo stesso peso.

L’Assegno di Inclusione è uno dei due sussidi che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza ed è rivolto alle famiglie con ISEE sotto i 9.360 euro in cui ci sono membri disabili, over 60, minorenni o in condizione di svantaggio. Per averlo occorre avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Pure il valore dell’assegno mensile viene stabilito prendendo a riferimento i parametri della scala. Ma nella scala di equivalenza non tutti i componenti la famiglia assumono lo stesso valore.

Assegno di Inclusione: esclusi questi maggiorenni

A differenza di quanto valeva per il Reddito di Cittadinanza, dall’Assegno di Inclusione sono esclusi i cittadini maggiorenni.

Nel dettaglio, sono gli adulti sotto i 60 anni senza alcuna patologia psico-fisica a non rientrare nel calcolo dell’importo dell’Assegno di Inclusione. Nel calcolare l’ammontare dell’Assegno di Inclusione, infatti, INPS tiene conto solo:

  • dei componenti con disabilità o non autosufficienti;
  • dei membri di almeno 60 anni;
  • dei componenti maggiorenni con carichi di cura;
  • dei membri adulti in condizione di grave disagio bio-psicosociale e inseriti in programma di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
  • dei minori.

Ognuno di questi componenti assume un valore diverso nella scala di equivalenza usata per calcolare l’importo dell’Assegno di Inclusione, come si vede dalla foto:

Scala equivalenza

In una famiglia composta da due genitori over 60, di cui uno disabile, e un figlio di 35 anni, per esempio, il figlio non verrà conteggiato nella scala di equivalenza. Pertanto la sua presenza sarà ininfluente nel calcolo dell’Assegno di Inclusione.

Tuttavia, come specifica INPS nella circolare n. 105 e ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, i componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza, che non abbiano responsabilità genitoriali e che non siano sottoposti agli obblighi di adesione e partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro e alle misure di politica attiva, possono presentare domanda di Supporto Formazione e Lavoro.

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