Con messaggio n. 4 dell’8 gennaio scorso, NoiPA ha annunciato che procederĂ al nuovo inquadramento dei magistrati onorari, a cui appartengono i Giudici di Pace, ai quali viene finalmente riconosciuto il diritto alla pensione.
Il Giudice di Pace: un magistrato onorario
La Magistratura Onoraria è un tipo di magistratura “non professionale“.
Prima della riforma, i giudici onorari venivano nominati dal Ministero della Giustizia, non ricevevano una retribuzione ma un “compenso a prestazione” completamente esente da contributi previdenziali.
I Giudici Onorari hanno rivendicato i propri diritti presso la Corte di Giustizia Europea che ha dato loro pienamente ragione, condannando lo Stato Italiano, e si sono visti finalmente riconoscere il diritto al trattamento previdenziale, alle ferie.
Ecco il messaggio di NoiPA:

Il nuovo inquadramento dei magistrati onorari
Per i magistrati onorari la circolare del Ministero della Giustizia del 31 marzo 2023 ha predisposto tre fasce retributive.
Le fasce retributive corrispondono alle qualifiche dell’Area Terza del CCNL Funzioni Centrali F1 – F2 – F3 con raddoppio dell’indennitĂ giudiziaria in caso che il Giudice svolga l’attivitĂ in maniera esclusiva.
Le fasce retributive sono state così determinate:
- F3 per i magistrati onorari con oltre 16 anni di servizio;
- F2 per i magistrati onorari tra i 12 e i 16 anni di servizio;
- F1 per i magistrati onorari con meno di 12 anni di servizio;
La retribuzione sarĂ strutturata in sole due voci retributive:
- Compenso che è analogo a quello percepito dal personale amministrativo del Ministero della Giustizia.
- indennitĂ giudiziaria pari al doppio dell’indennitĂ corrisposta al personale amministrativo.
La misura del compenso, specifica la circolare, non verrĂ incrementato in caso di rinnovo del CCNL del personale delle Funzioni Centrali.

Nel caso i magistrati onorari optino per il regime di esclusivitĂ non potranno cumulare il trattamento economico con i redditi di pensione, con i redditi di lavoro dipendente e con i redditi da lavoro autonomo.
Nel caso il magistrato opti per il regime di “non esclusivitĂ ” l’indennitĂ giudiziaria verrĂ dimezzata rispetto agli esclusivisti.
Il trattamento previdenziale
Le aliquote previdenziali che si applicheranno ai magistrati in regime di esclusivitĂ sono le seguenti:
- aliquota del 9,19% a carico del dipendente
- aliquota del 23,81% a carico del datore di lavoro
I magistrati non esclusivisti sono iscritti alla gestione separata con aliquota previdenziale complessiva del 24% di cui 1/3 a carico del dipendente e 2/3 a carico del datore di lavoro.



