Se non vogliono incappare nella sospensione della NASpI, i percettori dell’indennità di disoccupazione devono assolvere a un importante adempimento. I pagamenti, infatti, potrebbero subire una battuta d’arresto se i percettori non comunicano tempestivamente a INPS il reddito presunto 2024.
Vediamo nel dettaglio chi riguarda tale obbligo ed entro quando farlo.
NASpI sospesa senza comunicazione reddito presunto
I titolari dell’indennità di disoccupazione NASpI sono tenuti a far sapere a INPS il reddito presunto per il 2024 per continuare a fruire della prestazione. Per farlo hanno tempo fino al 31 gennaio prossimo. Ancora un paio di giorni, quindi.
Come stabilito dal messaggio INPS n. 4361 del 5 dicembre 2023, l’obbligo riguarda i percettori la cui NASpI è ancora in corso di fruizione e che:
- nel corso del 2023 hanno effettuato “la dichiarazione del reddito annuo presunto” con indicazione di reddito diverso da “zero”;
- hanno comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” e che nel 2024 presumono di produrre un reddito diverso da “zero”.
In generale, tale adempimento è indispensabile anche se il reddito annuo presunto per l’anno 2024 è pari a “zero”.
I primi incapperanno nella sospensione dei pagamenti a partire da febbraio (quindi con decorrenza gennaio, visto che la NASpI arriva sempre il mese dopo) se non provvederanno a dare comunicazione a INPS del reddito presunto entro la scadenza del 31 gennaio 2024.
Nessuna sospensione, invece, per i soggetti che abbiano comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero”. Per loro resta comunque l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”, come detto sopra.
Modello NASpI Com entro il 31 gennaio
L’obbligo di inviare a INPS il modello NASpI-Com SR 161 sorge anche in uno solo di questi casi:
- iscrizione alla Gestione separata Inps;
- svolgimento attività lavorativa autonoma, consentita a condizione che il reddito annuo presunto non sia superiore a 4.800;
- se si riveste cariche societarie (amministratore, sindaco, revisore);
- iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti inps.