INPS riconoscerà l’Assegno di Inclusione (AdI) a tutte le persone in condizione di svantaggio, purché rispettino i requisiti, anche senza la conferma dell’ASL di competenza.
Lo ha reso noto l’Istituto Previdenziale nel messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024. Così facendo, INPS adotta il principio del silenzio-assenso e non obbliga i soggetti svantaggiati ad aspettare il lasciapassare delle pubbliche amministrazioni.
Vediamo meglio chi sono gli svantaggiati e come funzionerà tale meccanismo.
Assegno di Inclusione agli svantaggiati: chi sono?
A poter beneficiare dell’Assegno di Inclusione, uno dei due sussidi che ha sostituito RdC, sono i nuclei familiari in cui risiedono soggetti disabili, over 60, minorenni o in condizioni di svantaggio. A specifiche condizioni economiche, INPS riconosce loro un’integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Le famiglie in cui ci sono soggetti in condizione di svantaggio e inseriti in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali con certificazione dalla pubblica amministrazione potranno quindi fare domanda di AdI. Si tratta di:
- persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, oppure inseriti in percorsi assistenziali integrati;
- persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;
- persone vittime di tratta in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
- persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
- persone ex detenute, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna;
- persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa, in carico ai servizi sociali;
- persone senza dimora le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; oppure persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in quanto:
- vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
- neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.
Per i riferimenti normativi si rimanda alle FAQ del Ministero del lavoro.
Condizione di svantaggio domanda AdI, come provarla?
Nella domanda di Assegno di Inclusione la condizione di svantaggio va autodichiarata. Ciò significa che il soggetto stesso o un componente della famiglia deve dichiarare in fase di domanda il possesso della certificazione attestante tale condizione, senza specificarla, e l’inserimento in un programma di cura e assistenza in data antecedente alla presentazione della domanda di AdI.
Ad attestare la sussistenza di tale certificazione dovrà essere l’amministrazione che ha adottato il relativo provvedimento. Lo si evince dal messaggio INPS n. 623.
L’ente (per esempio la ASL) dovrà quindi confermare la veridicità della dichiarazione. Per farlo dovrà accedere al servizio INPS “Validazione delle certificazioni ADI” entro 60 giorni dalla ricevuta notifica da parte di INPS.
Se entro tale scadenza l’amministrazione competente non avrà prodotto tale attestazione, INPS accoglierà la richiesta di Assegno di Inclusione. Fermo restando, naturalmente, il possesso dei requisiti.
Una volta confermata l’operazione, l’attestazione della struttura sanitaria viene automaticamente resa disponibile ai sistemi INPS per il completamento dell’istruttoria della domanda ADI.