Arriva dopo più di 5 anni di carenza contrattuale il rinnovo del CCNL dei dipendenti degli Studi Professionali.
A darne l’annuncio i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil che hanno raggiunto l’intesa con l’associazione datoriale di settore Confprofessioni.
Vediamo quali sono gli aumenti che giungeranno nelle buste paga di circa 1 milione di lavoratori e le altre novità.
CCNL Studi Professionali: Aumenti di stipendio dal 2024
Col rinnovo il CCNL avrà un nuova vigenza triennale dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027.
Il periodo di carenza contrattuale che va dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2024 è stato coperto con l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 400 euro erogata in due tranches:
- 200 euro con il cedolino paga di maggio 2024;
- 200 euro con il cedolino paga di maggio 2025.
Sui minimi tabellari è previsto un aumento di 215 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli.
I lavoratori dipendenti raggiungeranno tale importo in più rate scaglionate nel tempo:
- 105 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024;
- 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024;
- 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025;
- 20 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2026.
Ebipro e Cadiprof: novità per i lavoratori
L’Ente Bilaterale Nazionale EBIPRO viene dotato degli sportelli territoriali con compiti di promozione. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno erogate anche in favore delle figure con rapporto di lavoro autonomo non titolari.
Interessante per i lavoratori è l’incremento della contribuzione al fondo di assistenza sanitaria integrativa Cadiprof di ulteriori 5 euro, che vanno ad estendere le prestazioni anche a vantaggio dei familiari dei dipendenti degli studi professionali. A tutela della salute è stata introdotta una giornata l’anno di permesso retribuito per la prevenzione.
Mercato del Lavoro
L’apprendistato professionalizzante potrà essere utilizzato come strumento valido per il praticantato.
L’intesa regolamenta poi due causali che permettono l’assunzione a tempo determinato fino a 24 mesi per incarichi temporanei superiori ai 12 mesi o nei casi di nuove attività. Le pattuizioni raggiunte riducono inoltre il periodo di raggiungimento del livello di inquadramento per le assunzioni con il contratto di reimpiego.
Sulla formazione l’intesa sancisce il diritto individuale soggettivo in capo ai lavoratori, facilitando l’accesso ai percorsi di formazione delle figure con rapporto di lavoro autonomo non titolari, anche erogati dal Fondo interprofessionale di settore Fondoprofessioni.
Infine, per la lavoratrici è previsto che a far data dal 1° gennaio 2025 i datori di lavoro integraranno il trattamento di maternità obbligatoria erogato da Inps, fino al raggiungimento del 90% della retribuzione.