Alla morte di un soggetto gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione ereditaria entro i 12 mesi dalla data di decesso.
In base all’attivo ereditario devoluto si applicano le aliquote e le franchigie ai fini del calcolo dell‘imposta di successione, in questo articolo vediamo cosa succede se il defunto coincide con il lavoratore e quando il TFR va a formare la base imponibile per il calcolo dell’imposta di successione.
A norma dell’art 2122 del codice civile in caso di decesso del lavoratore, le indennità disposte dagli articoli 2118 e 2120 tra cui il TFR, sarà corrisposto al coniuge e ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2°, se vivevano a carico del lavoratore.
In mancanza delle persone sopra dette, le indennità sono attribuite secondo le norma della successione legittima.
Quando il TFR entra a far parte dell’attivo ereditario?
In caso di decesso del lavoratore in attività di servizio, il TFR non concorre a formare l’attivo ereditario e tale somma compete ai soggetti disciplinati dalla norma in quanto tali soggetti acquistano l’ indennità iure proprio.
Se il decesso del lavoratore avviene successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e in assenza dei soggetti individuati dalla legge, il trattamento di fine rapporto è devoluto secondo le norme della successione mortis causa.
L’indennità in tal caso e quindi la somma del TFR maturato, concorrerà a formare l’attivo ereditario.
Per attivo ereditario intendiamo il valore dell’asse ereditario appartenente al defunto e devoluto agli eredi, ed è formato da:
La differenza tra l’attivo e il passivo ereditario, determina il valore complessivo netto sulla quale si calcolerà l’eventuale imposta di successione.
Pertanto se si rientra nella casistica per cui il TFR entra a far parte dell’attivo ereditario esso concorrerà a formare la base imponibile sulla quale si pagherà l’imposta di successione.
Esempio un lavoratore che ha svolto servizio presso un azienda con un contratto a termine scaduto il 1/03/2023 e deceduto il 28/03/2023, la somma del TFR maturata andrà a concorrere l’attivo ereditario, e pertanto tale importo andrà dichiarato in successione ereditaria nel quadro ER, tipologia CR.
Per conoscere le aliquote e le franchigie dell’imposta di successione CLICCA QUI