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Indennità di Accompagnamento 531,76€. INPS stringe, la Cassazione allarga: il caso del Diabetico

L’Indennità di accompagnamento è un trattamento assistenziale previsto dalla legge n. 19 del 1980 riconosciuto agli invalidi civili, residenti in Italia, totalmente inabili che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere i normali atti quotidiani della vita, necessitano di un’assistenza continua.

Decisioni ‘inspiegabili’ di Inps

Sono molti i casi in cui le competenti Commissioni mediche INPS bocciano le richieste degli istanti che presentano domanda. Il più delle volte si tratta – apparentemente – di decisioni inspiegabili, specie quando la decisione di rigettare l’istanza arriva dopo un accertamento sanitario di “revisione” a valle di un periodo di godimento di 2-5 anni.

Sono due i requisiti sanitari che valutano i giudici: a) l’invalidità totale; b) l’impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. “Trattasi di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l’interprete non può prescindere” (cfr. Tribunale di Nola, Sentenza n. 86/2024 del 17-01-2024)

In questi casi i cittadini che vogliono far valere le proprie pretese ricorrono al giudice per chiedere di dirimere la controversia con Inps. Che orientamento assume l’ente previdenziale in questi casi? La situazione varia, ovviamente da giudice a giudice, che comunque si avvalgono della collaborazione dei CTU (medici legali). C’è chi nel suo pronunciamento è più “filo-Inps”, chi invece è più attento alla tutela del soggetto debole.

Negli ultimi anni si è consolidato un certo orientamento della Corte di Cassazione volto ad allargare le maglie della tutela e a riconoscere il diritto all’indennità di accompagnamento.

L’importo mensile dell’Indennità di Accompagnamento

Presupposto per il riconoscimento dell’”Accompagno” è l’inquadrabilità del soggetto nell’ambito della grave invalidità, ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992 (cd. Soggetto con handicap grave).

L’importo dell’Indennità di accompagnamento è erogato da Inps mensilmente da gennaio a dicembre di ogni anno. Non è prevista l’erogazione della tredicesima.

E’ sufficiente non sapere svolgere un solo genere di atti autonomamente

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, del 21 gennaio 2005 n° 1268, il giudice – ma lo stesso invito viene rivolto implicitamente a Inps – nel decidere circa il riconoscimento dell’Indennità deve valutare anche la salvaguardia della dignità del malato.

La capacità di compiere i normali atti della vita quotidiana “non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell’ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l’incidenza sulla salute del malato, nonché la salvaguardia della sua “dignità” come persona”. Dunque non è necessario essere incapaci di compiere buona parte degli atti, ma è sufficiente anche l’incapacità di atti di un solo genere. Ciò che deve essere valutato è “la rilevanza di questi ultimi” e “l’imprevedibilità del loro accadimento”, tali per cui si giustifichi “la necessità di una effettiva assistenza giornaliera”.

Ha diritto all’Indennità di Accompagnamento il minore che non può somministrarsi l’Insulina

L’orientamento della Cassazione espresso nella sentenza del 2005 trova conferma anche in pronunciamenti successivi, come l’Ordinanza del 9 marzo 2023, n. 7032. In questa si legge che “anche l’impossibilità di compiere una sola attività può attestare la necessità di un’effettiva assistenza giornaliera, purché tale attività:

  • possieda la caratteristica della quotidianità;
  • presenti i caratteri dell’inerenza costante alla persona e della funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute”.

Il caso in questione riguardava un minore affetto da Diabete che doveva sottoporsi quotidianamente a “somministrazioni di insulina da parte della madre prima con penna insulinica, poi con Pod mediante caricamento ad attivazione del citato POD”. In particolare – hanno ravvisato i giudici – “a parte le viste somministrazioni, la minore risultava svolgere comunque una vita normale compatibile con la sua età”. Insomma secondo al Corte di Cassazione la somministrazione di insulina è un normale e essenziale atto quotidiano della vita, e se un soggetto non è in grado di compierlo perchè ha bisogno di aiuto, allora ha diritto all’Indennità di Accompagnamento.

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