Promozione e sostegno dell‘imprenditoria giovanile nel settore agricolo e rilancio del sistema produttivo agricolo, attraverso gli interventi che favoriscono l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel rispetto della normativa UE.
Questo, è quanto disposto dalla Legge n.36 del 15 marzo2024.
Agricoltura: tasse al 12,5%
La norma prevede specifiche agevolazioni fiscali, destinate all’insediamento e alla permanenza dei giovani in agricoltura.
A norma dell’art 4 della Legge n.36, le imprese giovanili agricole e i giovani imprenditori agricoli che intraprendono l’ attività d’impresa possono scegliere di optare il seguente regime fiscale agevolato:
- pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), pari al 12,5% della base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.
- l’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attivita’ e’ iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto della normativa Europa in materia di aiuti di Stato, ne consegue che, per poterne beneficiare, le imprese giovanili e i giovani imprenditori non devono aver esercitato nei 3 anni precedenti, altra attività d’impresa agricola.
Inoltre è necessario essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia e che l’agevolazione non abbia come oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti.
Soggetti beneficiari
La norma definisce l’impresa giovanile agricola o giovane imprenditore agricolo, le imprese che in qualsiasi forma costituita, esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- il titolare è un imprenditore agricolo che ha un età maggiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;
- nel caso di società di persone e società cooperative, comprese le cooperative, almeno il 50% dei soci, sia costituito da imprenditori con età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;
- nelle società di capitali, il 50% del capitale sociale deve essere sottoscritto da imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la meta’, dai medesimi soggetti.
Per tutte le altre informazioni e agevolazioni, si rimanda alla Legge n.36/2024.