HomeEvidenzaVigili del Fuoco: chiarimenti sui 6 scatti validi ai fini pensionistici

Vigili del Fuoco: chiarimenti sui 6 scatti validi ai fini pensionistici

Il 31 marzo scorso, abbiamo pubblicato questo articolo circa la corresponsione di 6 scatti validi ai fini pensionistici per il personale appartenente al comparto dei Vigili del Fuoco.

La precisazione del sindacato CO.NA.PO.

Il sindacato CO.NA.PO. – che ringraziamo – ci ha trasmesso questa nota, che pubblichiamo integramente, che ci dà l’occasione per approfondire l’argomento

Buongiorno,

con riferimento all’articolo di cui all’oggetto, a firma del sig. Sergio Manzon, mi permetto di segnalare che nell’esempio circa la voce retributiva del cedolino da prendere a riferimento per il calcolo degli scatti, siano essi 1 o 6, indipendentemente se operino sulla parte retributiva della pensione (quota A) o su quella contributiva (quota C) vi è una inesattezza.

Infatti gli scatti influiscono sullo stipendio parametrato comprensivo dello stipendio tabellare e della indennità integrativa speciale che dal 2003 è voce ricompresa nello stesso.

Così è da sempre per gli appartenenti ai Comparti Sicurezza e Difesa che godono di questo beneficio fino dalla seconda metà degli anni 80 e riconosciuto dal legislatore, a fronte del processo di equiparazione stipendiale e previdenziale dei VVF, ai Corpi dello Stato citati, come avete scritto, solo dal 2022

A tutto il personale dei Vigili del Fuoco in servizio dal 1° gennaio 2022, è stato riconosciuto il beneficio di 6 scatti validi ai fini pensionistici dal 1° gennaio 2022.
A riprova di ciò, considerato che le sedi INPS stanno già applicando tale beneficio ai pensionati VVF con decorrenza Luglio 2023, relativamente alla quota retributiva della pensione, vi assicuro che l’importo stipendiale su cui hanno applicato il valore di 1, 2 o 3 scatti è appunto Stipendio + IIS.

Ringraziandovi per l’attenzione, porgo distinti saluti. 

Ufficio Pensioni – CO.NA.PO.

Perché NoiPA scinde dallo stipendio tabellare l’IIS conglobata?

L’osservazione fatta dal Sindacato CO.NA.PO è corretta e ci scusiamo per l’errore.

Tuttavia, come possiamo vedere nell’immagine, NoiPA scinde l’indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio dallo stipendio tabellare:

Senza questa scissione dello stipendio tabellare non sarebbe possibile effettuare il conguaglio previdenziale.

Infatti, lo stipendio tabellare indicato nel cedolino NoiPA è valido – ai fini pensionistici – del 118%. L’importo – sia in quota A che in quota B e C viene maggiorato del 18% come previsto dall’art. 15 – commi 1 e 2 – della legge 23 dicembre 1994 n. 724 che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, la maggiorazione del 18% della base stipendiale prevista dall’art. 43 del DPR 1092 del 29 dicembre 1973 fosse assoggettata alla ritenuta in “conto tesoro” a carico del dipendente.

Il contratto del 2003 aveva previsto che l’IIS fosse conglobata nello stipendio anche ai fini pensionistici con la maggiorazione del 18%.

La Corte dei Conti rifiutò la registrazione del contratto per mancanza di copertura finanziaria per cui l’Indennità Integrativa Speciale – per il personale dello Stato – deve essere ancora scissa dallo stipendio tabellare in quanto assoggettata ad un regime previdenziale diverso.

Vigili del Fuoco: anche l’indennità vacanza contrattuale viene compresa nella maggiorazione

In considerazione del fatto che NoiPA ha già provveduto all’emissione dello stipendio possiamo confermare che non solo l’Indennità Integrativa Speciale sarà assoggettata alla maggiorazione, ma anche l’Indennità Vacanza Contrattuale.

Nel cedolino che abbiamo pubblicato relativo ad un Vigile del Fuoco Coordinatore le voci che saranno assoggettate alla maggiorazione saranno le seguenti:

  • stipendio tabellare di 1.250,22;
  • iis conglobata di 527,69;
  • indennità vacanza contrattuale di 8,89

Oltre a queste tre voci, presenti nell’esempio, anche altri assegni personali, come la Retribuzione Individuale di Anzianità vengono maggiorati.

Ogni scatto ha il valore del 2,50% delle tre voci che abbiamo elencato.

Poiché la decorrenza della maggiorazione spetta dal 2022 il valore dei tre scatti maturati ammonta al 7,5% delle tre voci considerate.

La maggiorazione, nel cedolino che abbiamo preso in esame, sarà pertanto di € 134,02 sulla quale sarà operata una ritenuta a carico del dipendente di 11,79 euro per fondo pensione e di € 0,47 per fondo credito.

Lo Stato, dal canto suo, verserà all’INPS l’importo di 32,43 euro pari al 24,20%.

Il debito contributivo pregresso sarà recuperato in unica soluzione

In base al comunicato NoiPA, TuttoLavoro24.it aveva ipotizzato un ritenuta rateale del debito previdenziale maturato dal 2022 ad oggi.

Dopo l’emissione dello stipendio, tuttavia, possiamo dire che non sarà così.

Nel caso del nostro esempio del Vigile del Fuoco Coordinatore, la ritenuta pregressa – che ammonta a 199,61 euro, sarà recuperata in unica soluzione nel corrente mese di aprile.

Le ritenuta andrà ad abbassare l’imponibile fiscale e, pertanto, l’incidenza effettiva sarà ridotto nella percentuale dell’aliquota massima.

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