Agenzia delle Entrate, illegittima la norma “taglia idonei”

La legge n. 112 del 2023 ha introdotto la cosiddetta norma “taglia idonei”. Di cosa si tratta?

Legge “taglia idonei”, solo il 20% degli idonei potrà essere assunto

La legge “taglia idonei” ha inserito un nuovo comma – il 5 ter – all’art 35, del Decreto Legislativo 165/2001, secondo la quale “sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi”.

Il provvedimento ha disposto inoltre che la graduatoria ha validità due anni dalla data di approvazione.

L’Agenzia delle Entrate ha applicato immediatamente il provvedimento

L’Agenzia delle Entrate ha applicato immediatamente il provvedimento anche sui concorsi banditi prima dell’entrata in vigore della Legge.

Il risultato – come sostiene l’Unione Sindacale di Base del Pubblico Impiego – è stato che i posti messi a concorso su base regionale non sono riusciti a coprire i posti a disposizione per cui sarà necessario varare nuovi concorsi con spreco di risorse.

Il TAR del Lazio boccia l’Agenzia delle Entrate

La procedura adottata dall’Agenzia delle Entrate è stata bocciata dal Tar del Lazio.

In un comunicato flash Confintesa ha riportato le motivazioni della sentenza del TAR del Lazio dove è riportato che l’Agenzia delle Entrate “ha illegittimamente applicato la norma “taglia idonei”.

Il concorso, infatti, “era stato bandito prima dell’entrata in vigore della legge n.112 del 2023”, il TAR ha affermato che “trattandosi di normativa che limita il favor partecipationis, qualora un bando abbia richiamato una prima legge che ha previsto un meccanismo restrittivo per individuare gli idonei, l’Amministrazione deve conformarsi alla legge sopravvenuta che, nel disciplinare il medesimo meccanismo, abbia disposto – in senso più favorevole per i partecipanti – che esso trovi applicazione solo dopo la sua entrata in vigore”.

Circa l’efficaci a della legge nel tempo, l’art. 11 delle preleggi dichiara che

La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo (articolo 25 Costituzionearticolo 2 codice penale).