Assegno di Inclusione, cambiano le regole per chi ha fatto domanda entro il 29 febbraio

Adi

Una parte dei percettori dell’Assegno di Inclusione avrà più tempo per presentarsi ai servizi sociali. Il Ministero del Lavoro ha infatti deciso di allineare la data di scadenza entro la quale presentarsi ai colloqui, considerando la stessa per tutti.

Attenzione però perché la novità non interessa l’intera platea dei beneficiari dell’AdI, ma solo quelli che hanno inviato la domanda entro il 29 febbraio.

Vediamo meglio di che si tratta.

Assegno di Inclusione, come averlo

Per beneficiare dell’Assegno di Inclusione serve rispettare specifici requisiti e condizioni. Occorre far parte di una famiglia il cui ISEE non supera i 9.360 euro e ove risiede almeno un membro o disabile, o minorenne, o over 60 o in condizione di svantaggio.

Per accedere al sussidio, bisogna anche sottoscrivere in fase di domanda il Patto di Attivazione Digitale (PAD), col quale il richiedente:

  • fornisce e certifica i contatti da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi sociali;
  • autorizza la trasmissione dei dati relativi alla domanda con riferimento ai componenti che risulteranno attivabili al lavoro, ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
  • si impegna a presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, al fine di identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Questo ultimo punto però ha recentemente subito delle modifiche. Cambiano, infatti, le regole del conteggio dei 120 giorni. Vediamo meglio.

Servizi sociali, da quando si contano i 120 giorni?

Per i percettori che hanno presentato domanda di Assegno di Inclusione tra il 18 dicembre e il 29 febbraio, infatti, il Governo ha cambiato le regole in corso d’opera.

Finora, come detto, il percettore doveva presentarsi ai servizi sociali (previa convocazione o di sua spontanea volontà) entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale. La data di scadenza dunque cambiava per tutti, di caso in caso.

Per ovviare a tale problema, il Ministero del Lavoro ha deciso di allineare tutti coloro i quali hanno inviato la domanda di AdI entro il 29 febbraio e fornire a questi una data di scadenza univoca: i 120 giorni partiranno non dalla data di sottoscrizione del PAD, ma dall’invio del flusso delle domande ADI sulla Piattaforma GePI.

Come fatto sapere dal Ministero del Lavoro nella nota n. 6062 del 28 marzo 2024, per il primo flusso di domande inviate, il termine dei 120 giorni si calcola a partire dal 26 di gennaio, data di trasmissione a GePI.

Ciò significa che i percettori AdI che hanno inviato domanda prima di marzo avranno tempo fino al prossimo 24 maggio (120 giorni dal 26 gennaio) per presentarsi ai servizi sociali.

Non cambia nulla, invece, per le domande di AdI presentate dal 1° marzo: questi devono considerare la scadenza dei 120 giorni dalla data di sottoscrizione del PAD.