Cambia la Legge 104, cambia l’accertamento della Disabilità

104 disabilità

Nuova definizione di disabilità, valutazione di base e multidimensionale, conclusione del procedimento entro 90 giorni, che scendono a 15 in caso di presenza di patologie oncologiche.

Cambiano le regole per l’accertamento della disabilità con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2024 del D.Lgs. 62/2024, che modifica la Legge 104 del 1992.

Nuova definizione di Disabilità

Tra le modifiche di rilievo c’è la novella dell’art. 3 della Legge 104 che introduce una una definizione di persona disabile. Si definisce tale una “chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.

Le prestazioni

Le nuova legge vincola le Istituzioni a riconoscere ai disabili una serie di prestazioni “in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo” diviso in 4 fasce:

  • Lieve
  • Medio
  • Sostegno intensivo elevato
  • Sostegno intensivo molto elevato

Il parametro di riferimento diviene la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. 

Il sostegno intensivo si ha qualora la compromissione, singola o plurima, dell’autonomia personale correlatà all’età, renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione.

Accertamento Disabilità: si cambia

Il D.lgs. 62/2024 cambia le modalità di accertamento della disabilità.

Si parte con una “valutazione di base” da svolgersi in un’unica visita Collegiale, su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri.

Dopo la domanda da inviarsi a INPS, dovrà essere trasmesso in via telematica il certificato medico introduttivo che può essere rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, dai medici di medicina generale e anche dai pediatri di libera scelta.

La procedura di valutazione della Commissione dovrà concludersi entro 90 giorni dall’invio del certificato medico, che scendono a:

  • 15 giorni in caso di soggetti affetti da patologie oncologiche;
  • 30 giorni nei casi di soggetti minori.

Si attendono, in merito alla composizione e l’attività della Commissioni, indicazioni da parte dell’Istituto previdenziale, che saranno divulgate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo.

L’art. 25 del Decreto legislativo introduce anche la valutazione multidimensionale che deve tener conto del progetto di vita del disabile, fondata sull’approccio bio-psico-sociale e tiene conto delle indicazioni dell’ICF e dell’ICD.

Tempi di entrata in vigore

Il Decreto legislativo entra in vigore il 30 giugno 2024. Ma valutazione di base è affidata all’INPS e sarà attiva dal 1° gennaio 2026. Ci sarà quindi una fase transitoria in attesa di provvedimenti successivi.

Dal 1° gennaio 2025, inoltre, sarà messa in atto una fase di sperimentazione, della durata di dodici mesi, con l’applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base, modalità di accertamento e di valutazione multidimensionale. La sperimentazione terrò conto del principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e Centro Italia e di differenziazione delle dimensioni territoriali.