Ferie non fruite: quando possono essere pagate?

Ferie

Il compenso sostitutivo per Ferie non fruite può essere corrisposto?

La Costituzione (art. 36, comma 3, tutela il periodo di ferie come diritto fondamentale e irrinunciabile dei lavoratori, al fine di consentire il recupero delle energie psicofisiche.

Ferie: il diritto è previsto da tutti i CCNL

Tutti i CCNL dei comparti pubblici prevedono il carattere inderogabile del diritto alle ferie i quali prevedono la possibilità di corrispondere una indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.

Le normative che regolano le ferie sono le seguenti:
 Art. 14 del DPR. 1079/1970
 Circolare n. 1020/10/3/1971 del Ministero del Tesoro
 D.lgs 31 ottobre 1990, n. 346
 C.C.N.L. 11/06/2007, artt. 13 e 19, comparto Scuola.
 Art. 28 ter, CCNI 94/97 – comparto Ministeri
 Circolare Ministeriale n. 244 prot. 43162/BL del 14/10/1999.
 Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 53/E del 18/02/2008

Quando possono essere fatte le ferie?

Il periodo di fruizione delle ferie e ferie è stabilita dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.

Il periodo deve essere possibilmente continuativo con dirittto alla retribuzione.

Le ferie devono essere fruite entro il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno che dà il diritto al congedo stesso.

La direttiva CEE n. 93/104 del Consiglio dell’Unione Europea del 23 novembre 1993, dispone espressamente che il diritto alle ferie non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Com’è retribuito il compenso per ferie non fruite nel comparto scuola?

La contrattazione collettiva stabilisce sia i criteri di calcolo dei giorni di ferie da attribuire al lavoratore, sia la durata delle ferie stesse.

Per i dipendenti della Scuola la competenza del pagamento spetta alle RTS.

Il personale docente con contratto a tempo determinato, che non ha fruito le ferie durante la vigenza contrattuale ha diritto al pagamento sostitutivo delle stesse alla scadenza del contratto.

Per il personale ATA con contratto a tempo determinato, il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite, compete alla cessazione del rapporto di lavoro solo nei casi in cui la mancata fruizione è dovuta per motivi di salute o per esigenze di servizio.

Per i docenti con contratto a tempo determinato, le segreterie scolastische emettono uno decreto che non è assoggettato a controllo preventivo dall RTS.

Il compenso è assoggettato alle ritenute fondo pensione ex INPDAP (8,80%) e fondo credito (0,35%) oltre che a quelle fiscali previste per il trattamento stipendiale.

A chi spetta la liquidazione delle Ferie non fruite in caso di morte del lavoratore?

L’indennità per la mancata fruizione delle ferie non fruite spetta anche in caso di morte del lavoratore.

In caso di decesso del dipendente in attività di servizio, il compenso spettante per i giorni di ferie maturati e non goduti, è corrisposto agli aventi diritto secondo l’art. 2122 del c.c.- come diritto proprio, e, quindi, non incluso nell’asse ereditario del dante causa. Pertanto i beneficiari sono il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. In mancanza di quest’ultimi, i beneficiari sono individuati dalle norme in materia di successione legittima.