Stanno partendo i primi percorsi abilitanti docenti dopo che il MUR nei giorni scorsi ha pubblicato i decreti attuativi. Tra i diversi dubbi che ancora rimangono tra i docenti interessati vi sono anche quelli riguardanti i tirocini.
I tirocini sono una parte fondamentale dei percorsi abilitanti docenti e sono due: un tirocinio diretto e un tirocinio indiretto.
Ma qual è la differenza?
Tirocinio diretto
L’attività di tirocinio diretto comprende:
- affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche;
- osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche;
- osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
- osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale.
Tirocinio indiretto
Al contrario, le attività di tirocinio indiretto comprendono:
- la rielaborazione delle attività svolte, nel confronto con i colleghi in formazione, i tutor, i docenti del percorso;
- la costruzione di una complessiva documentazione del percorso formativo svolto, sotto forma di portfolio professionale.
Una cosa, tuttavia, accomuna queste due diverse modalità di tirocinio. Entrambi, infatti, devono svolgersi obbligatoriamente nella misura di:
- 15 cfu per tirocinio diretto;
- 5 cfu per tirocinio indiretto;
come previsto dal DPCM 4 agosto 2023.