Una parte degli influencer è stata equiparata agli agenti di commercio e molte aziende sponsor e testimonial stanno quindi modificando gli accordi contrattuali. La sentenza n. 2615/2024 del Tribunale di Roma lo scorso 4 marzo ha fatto da apripista all’inquadramento degli influencer e ha messo un po’ di ordine, regolando un’attività che ancora conta numerosi vuoti normativi.
Gli assistenti legali si stanno quindi adoperando affinché la professione degli influencer possa essere inquadrata al meglio.
Influencer come agenti di vendita
Per i giudici del Tribunale di Roma, un influencer che promuove stabilmente e con continuità i prodotti di un’azienda può essere considerato un vero e proprio agente di commercio. Questa equiparazione implica che gli influencer siano soggetti al pagamento dei contributi al Fondo di previdenza Enasarco e al fondo di indennità di risoluzione del rapporto. Come avviene, appunto, per gli agenti di commercio tradizionali.
Tuttavia, secondo l’analisi degli avvocati, tale sentenza non va estesa a tutti gli influencer, ma solo a quelli che lavorano con il meccanismo dell’affiliazione (o con i codici sconto). Sarebbero dunque esclusi:
- coloro che percepiscono un compenso fisso per produrre contenuti;
- i testimonial che promuovono un brand senza che si alluda a una vendita.
Devono iscriversi al fondo Enasarco?
Resta comunque da capire se l’iscrizione al Fondo Enasarco sia obbligatoria o meno. Già nella legge di bilancio 2023 si ragionava sulla possibilità di far iscrivere gli influencer a tale fondo. Il tema quindi è già stato sollevato a livello politico.
Per capire se effettivamente la loro attività sia equiparabile a quella degli agenti di vendita oppure se si tratti semplicemente di sponsorizzazione, brand e influencer hanno iniziato a consultarsi con i legali.
Alcuni elementi, quali l’uso di codici sconto, il compenso parametrato alle vendite e il tracciamento digitale, fanno pensare che l’iscrizione alla camera di commercio per gli influencer in quanto agenti sia obbligatoria. E l’impresa che si affida a loro per sponsorizzare o vendere i propri prodotti dovrebbe dunque pagare loro i contributi e l’indennità di fine rapporto, a prescindere che siano effettivamente registrati come agenti o meno.