Naspi, ad una settimana dalla scadenza di numerosi contratti della Scuola, diamo alcune informazioni utili.
Si tratta di una piccola guida perché non venga pagato il bonus 100 euro, trattamento integrativo Irpef, che occorre spesso poi restituire in sede di Dichiarazione dei redditi.
La rinuncia dopo l’invio della Naspi
Una volta effettuata la domanda della Naspi, si accede al portale Inps in questa posizione:
Arrivati a questo punto si clicca su “Utilizza il servizio” dove si accede con Spid, CNS o CIE.
Si accede quindi a questa pagina INPS:
Naspi, perché ai supplenti viene sempre erogato il bonus 100 euro?
In fase di richiesta della Naspi L’INPS concede automaticamente il bonus non tenendo conto se il dipendente, nell’arco dell’anno ne abbia effettivamente diritto.
L’INPS gestisce solamente il proprio trattamento economico e non è programmato per fare valutazioni automatiche.
Come abbiamo visto, l’INPS concede solamente di poter rinunciare al trattamento integrativo ma, nello stesso tempo, l’informazione non si trova in fase di domanda di Naspi.
Solamente gli utenti più esperti o coloro che si rivolgono ad un CAF o ad un Patronato per la domanda sono a conoscenza della questione.
La circolare INPS n. 96/2020
Le informazioni dell’INPS sull’erogazione del trattamento integrativo sono riportate al punto 8 della circolare 96/2020 che riportiamo in corsivo.
Fermo restando che l’Istituto, al pari del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis), del TUIR, deve riconoscere in via automatica a decorrere dal 1° luglio 2020il nuovo trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020, sulla base dei dati reddituali a propria disposizione, potranno essere presentate da parte degli assicurati, attraverso i canali di presentazione sottoelencati, dichiarazioni/richieste volte alla rinuncia del beneficio e precisamente:
- gli assicurati che, in base alla personale situazione reddituale complessiva, non hanno i presupposti per il riconoscimento del trattamento integrativo sulla prestazione erogata dall’INPS sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, che provvederà a recuperare il beneficio eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (ad esempio, i titolari di Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista di 28.000 euro annuo prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 per la concessione del beneficio, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.