Al via gli accrediti della NASpI di luglio ma relativa a giugno. INPS avvierà i pagamenti non prima della prossima settimana, tuttavia le disposizioni sono partite già da qualche ora. Controllando il proprio Fascicolo Previdenziale si vedrà la data di pagamento.
Chi può averla
La NASpI è l’indennità di disoccupazione che spetta a chi non lavora più. Non servono particolari requisiti per accedervi, se non:
- avere accumulato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- aver perso il lavoro involontariamente (quindi non in caso di dimissioni, a meno che non siano rassegnate per giusta causa).
La domanda va presentata a INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la perdita del diritto. A luglio, molte domande proverranno dai docenti e dal personale ATA il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno. In particolare, è bene che questi inviino tutto entro l’8 luglio.
NASpI luglio: date e importi
Mentre c’è chi ancora deve presentare la domanda, sui Fascicoli Previdenziali dei percettori sta già apparendo la prima data di accredito della NASpI di luglio.
Le lavorazioni sono partite puntuali lunedì 1° luglio. Siccome tra la lavorazione e l’effettiva erogazione trascorrono circa 7-8 giorni, non è una sorpresa che i primi pagamenti ci saranno lunedì 8 luglio:
Nelle prossime ore potrebbero comparire anche altre date, magari per il 9 o il 10 luglio. La NASpI è gestita dalle sedi INPS sparse sul territorio, non dalla sede romana, perciò differenze nelle tempistiche di lavorazione e di accredito da zona a zona sono più che comuni: ogni struttura, in pratica, ha i suoi tempi. Quelle più oberate di lavoro, per esempio, potrebbero impiegarci qualche giorno in più.
Anche delle differenze negli importi non devono fare allarmare: innanzitutto perché l’importo della NASpI varia a seconda dello stipendio riscosso negli ultimi 4 anni di lavoro. Inoltre, perché dal sesto mese di fruizione INPS applica il décalage, ossia la decurtazione del 3% al mese, come stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015. Chi ha fatto domanda prima di febbraio ci si è già imbattuto. Solo per gli over 55 il décalage parte dall’ottavo mese.