Stanno per cambiare le regole stabilite dal CCNL Industria Metalmeccanica con riguardo alla cd. malattia o infortunio non sul lavoro. L’attuale testo contrattuale prevede un periodo di comporto – periodo che da diritto alla conservazione del posto – e un trattamento economico integrativo all’Indennità Inps.
Due tutele che garantiscono la posizione dei lavoratori che devono assentarsi per il verificarsi di eventi morbosi durante il rapporto di lavoro.
Cosa prevede il CCNL Industria Metalmeccanica
L’attuale testo contrattuale, aggiornato nel 2021, prevede che in caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
- a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- b) 274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
- c) 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Il comporto lungo è possibile a queste condizioni:
- a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario;
- b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario;
- c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.
Il comporto lungo è possibile solo in presenza di queste situazioni:
- evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;
- quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;
- quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia, compresa la prognosi prevista nell’ultimo certificato medico, pari o superiore a 91 giorni di calendario.
Cosa può cambiare col rinnovo
La novità che potrebbe interessare le ‘tute blu’, ed intervenire nella fase del rinnovo del CCNL, scaduto il 30 giugno 2024, è il prolungamento del periodo di comporto in alcune fattispecie particolari.
Secondo quanto scrive il sindacato Fim-Cisl all’indomani dell’incontro sindacale con Federmeccanica e Assistal, le rappresentanze delle aziende avrebbero offerto “sulle malattie gravi, un’apertura nel trovare forme di maggiori tutele per i lavoratori affetti da gravi patologie che vada nella direzione di maggiori solidarietà”.
L’ipotesi più accreditata è che venga previsto uno specifico comporto, più lungo di quello attuale, per i lavoratori che siano affetti da gravi patologie invalidanti e per i lavoratori disabili iscritti alle liste di cui alla legge 68/1999. Su quest’ultimo aspetto c’è anche una recente sentenza della Corte di Cassazione, che merita di essere menzionata (la n. 11731 del 2024), secondo cui deve considerarsi discriminatorio il comportamento di un datore di lavoro non offre una tutela maggiore ai lavoratori disabili in caso di malattia.