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Scuola: quando è possibile fare un secondo lavoro?

E’ possibile per un dipendente della Scuola fare un secondo lavoro?

Il dipendente pubblico deve lavorare in esclusiva ma ci sono le eccezioni

All’atto della firma del contratto individuale di lavoro, il dipendente deve dichiarare di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e contemplato:

Tuttavia il dipendente può essere autorizzato a svolgere un’altra attività nel caso di attività sporadiche e occasionali come spesso accade nel caso dei musicisti.

Il caso dei musicisti con esenzione previdenziale… ma non fiscale

Una attività che veniva concessa ai lavoratori pubblici era per esercitare l’attività di musicista. 

Quindi il dipendente della Scuola dovrà farsi autorizzare dal proprio datore di lavoro (nella fattispecie il dirigente scolastico).

Sottolineiamo che i dipendenti che svolgono l’attività di musicisti sono esentati dal versamento dei contributi previdenziali (pensionistici) ex Enpals se nell’arco dell’anno non viene superata la retribuzione lorda di 5.000 euro.

A prevederlo è la circolare Enpals n. 2 del 2008 emessa in attuazione dell’articolo 1, comma 188, della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 39-quater del decreto legge n. 159/2007 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 222/2007.

Il fatto che i musicisti che svolgono l’attività occasionalmente come secondo lavoro siano esenti, non preclude il fatto che siano soggetti a tutte le altre incombenze in particolare:

  • sono assoggettati a tutte le altre eventuali ritenute previdenziali (malattia, inail, ecc)
  • sono tenuti a sommare il reddito prodotto nel settore dello spettacolo agli altri redditi.

Le sanzioni per la mancata autorizzazione

In caso di mancata autorizzazione del datore di lavoro, L’art. 53, comma settimo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede le somme percepite dal dipendente debbano essere conferite al bilancio dell’amministrazione di appartenenza.

La restituzione al bilancio dello Stato delle somme percepite non esclude la responsabilità disciplinare.

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