HomeEvidenzaAssegnazione provvisoria 24/25, valutazione del punteggio: i dettagli

Assegnazione provvisoria 24/25, valutazione del punteggio: i dettagli

Scadenza a breve per le domande di assegnazione provvisoria 2024/2025. Il 19 luglio terminano per il personale ATA e il 24 luglio per i docenti.

Nelle domande di assegnazione provvisoria è necessario inserire una preferenza e si può anche presentare domanda per altra classe di concorso.

Ma come viene valutata l’istanza? C’è infatti una particolarità: ai sensi del CCNI 2019/22, più nello specifico nelle tabelle di valutazione allegate, si precisa che le domande di assegnazione provvisoria sono valutate non per titoli o servizi, ma solo per esigenze di famiglia.

Valutazione domande

Alle domande di assegnazione provvisoria verranno attribuiti i seguenti punteggi, divisi in quattro tipologie di esigenze di famiglia:

  1. per ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(2)(3) e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art.3- comma 3 – legge 104/92) affidati (6)(7)…………………..punti 6
  2. B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4)…………………punti 4
  3. per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro………………punti 3
  4. per la cura e l’assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell’unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)………………………………punti 6.

Note esplicative

Sono importanti anche le note esplicative alla tabella di cui sopra:

  1. il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell’art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.
  2. Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.
  3. Il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).
  4. Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.
  5. La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio disabile ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero o parte dell’unione civile coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia, come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

6. Il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.

7. Il punteggio per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento spetta anche ai docenti di religione cattolica.

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