Ore eccedenti Scuola: a luglio e agosto spariscono. Svelati i motivi

Le ore eccedenti sono ore che sono effettuate dai docenti oltre l’orario di cattedra stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Le tre tipologie di “ore eccedenti”

Ci sono tre diverse tipologie di ore eccedenti che hanno caratteristiche diverse dal punto di vista giuridico, retributivo e previdenziale e che andiamo ad elencare:

  • ore eccedenti istituzionali
  • ore eccedenti su spezzoni di cattedra
  • ore alternative alla religione cattolica

Ecco la prima pagina della Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1988 che ufficializza le “ore eccedenti”.

La Gazzetta Ufficiale che norma l’attribuzione delle ore eccedenti

Le ore eccedenti istituzionali, cosa sono?

Le ore eccedenti istituzionali sono attribuite per orari settimanali di lezione strutturati oltre l’orario settimanale di cattedra.

Sono conferite fino ad un massimo di 3 ore oltre l’orario di cattedra di 18 ore.

Sono pensionabili al 118% dell’importo erogato, spettano anche in caso di malattia. Spettano per tutto l’anno scolastico, dal 1° settembre al 31 agosto.

Dal 2016 non sono più assoggettate al controllo preventivo della Ragioneria Territoriale dello Stato e possono quindi essere trasmesse all’Ufficio Stipendi della medesima per la liquidazione immediata.

Le ore eccedenti su spezzoni di cattedra non spettano a luglio e agosto

Le ore eccedenti su spezzoni di cattedra possono essere conferite fino ad un massimo di 6 ore settimanali.

Rispetto alle ore eccedenti istituzionali, non spettano in caso di malattia e sono considerate emolumenti accessori.

Sono attribuite fino al 30 giugno per cui, nei mesi di luglio e agosto non possono essere attribuite.

Non sono soggette a controllo preventivo.

Sono valide ai fini del TFR ma non del TFS. Quindi, se la Scuola segnala l’assenza per malattia, NoiPA genererà un debito a carico del dipendente.

Ore alternative alla religione cattolicachi non le può fare?

Le ore alternative alla religione cattolica possono essere conferite fino ad un massimo di 6 ore settimanali.

Possono essere attribuite al massimo fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche (30 giugno).

Sono considerate trattamento fondamentale della retribuzione e spettano anche in caso di malattia.

Essendo trattamento fondamentale, sono pensionabili al 118%.

Non sono soggette a controllo preventivo.

Non possono essere conferite ai docenti di religione in quanto gli stessi non possono insegnare materie alternative alla propria.

Come sono trattate fiscalmente le ore aggiuntive?

Facendo cumulo con lo stipendio alzano il reddito, quindi l’IRPEF da pagare nella misura dell’aliquota massima, aumentano le addizionali che saranno trattenute in busta paga.

Aumentando il reddito, anche l’isee aumenta e quindi deve essere valutata la convenienza costi/benefici.

Come influiscono le ore aggiuntive sulla pensione futura?

Se dal punto di vista fiscale le ore eccedenti possono creare problemi in relazione al reddito alto, dal punto di vista previdenziale sono molto convenienti.

In sede di emissione della Certificazione Unica, le ore eccedenti su spezzoni di cattedra diminuiscono, fino ad azzerare, il conguaglio previdenziale.

Sotto l’aspetto pensionistico, le ore eccedenti migliorano il montante previdenziale e quindi influiscono nel miglioramento delle future prestazioni pensionistiche.