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In 10 Regioni lavoro fermo dalle 12:30 alle 16:00: tutti in Cassa integrazione

Sono arrivate a 10 le regioni italiane che vietano il lavoro all’aperto nelle ore più calde della giornata. Nei giorni scorsi al già lungo elenco di ordinanze regionali, se n’è aggiunta un’altra, quella dell’Emilia Romagna. Dove il divieto decorre dal 29 luglio.

Pertanto, fino al 31 agosto 2024 sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole svolgendo attività fisica intensa, dalle ore 12:30 alle 16:00, in queste Regioni:

  • Puglia,
  • Calabria,
  • Lazio,
  • Toscana,
  • Molise,
  • Abruzzo,
  • Sicilia,
  • Sardegna,
  • Basilicata,
  • Emilia Romagna

Altre Regioni al momento stanno valutando se intervenire con un provvedimento di analogo tenore, oppure attraverso una semplice “raccomandazione”, come invece ha deciso di fare la giunta regionale dell’Umbria.

I settori interessati sono edilizia, impiantistica, agricoltura, ortoflorovivaismo, cave, ecc.

Quali temperature?

Il divieto è effettivo quando il rischio viene segnalato “ALTO”, si parla di temperature pari o superiori a 35 gradi. Nell’ambito del progetto Worklimate dell’Inail-CNR il sito da prendere a riferimento è www.worklimate.it, dove sono indicate le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo.

Trattandosi di un divieto, peraltro sanzionato dal codice penale, il lavoratore che dovesse comunque essere comandato a prestare la propria opera in quella fascia oraria può legittimamente rifiutarsi.

Cassa integrazione per il Caldo: INPS ha detto sì

In questi giorni il pressing dei sindacati è forte, anche perchè nel frattempo Inps è uscito con il Messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024, che consente ai datori di lavoro di indennizzare le ore di sospensione con la Cassa integrazione.

La causale che autorizza l’intervento del trattamento di integrazione salariale per le Regioni dove vigono le ordinanze, ha precisato l’ente previdenziale, è: “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

In tali casi caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella Relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza (regionale o eventualmente comunale) che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

Cig con causale “meteo”

Nelle Regioni dove non sono state adottate ordinanze che vietano il lavoro nelle ore più calde – precisa l’Istituto di Via Ciro Il Grande – “resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Questa causale è utilizzabile anche dalle aziende delle Regioni dove ci sono le ordinanze di divieto, se il datore di lavoro intende sospendere l’attività per un fascia oraria più ampia di quella su cui insiste il divieto di lavoro (12:30-16:00).

In questi casi la temperatura deve essere superiore a 35 gradi. E’ possibile far richiesta di intervento Cig anche quando la temperatura è inferiore a 35 gradi, ma per le particolari condizioni di lavoro, quella percepita dal lavoratore è più alta. Ad esempio per la presenza di macchinari e/o perchè indossa una tuta.

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