HomeEvidenzaPatente a Crediti: 0 punti per Aziende e Autonomi neo-iscritte alle CCIAA

Patente a Crediti: 0 punti per Aziende e Autonomi neo-iscritte alle CCIAA

Vita dura per i lavoratori autonomi o le aziende neo iscritte alla Camera di Commercio, che intendono ottenere la Patente a Crediti per poter lavorare nei cantieri temporanei o mobili. Secondo quanto prevede lo schema di Decreto ministeriale, che sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta ufficiale, sarà impossibile raggiungere – per loro – il massimo di 100 punti.

Vediamo perchè.

Crediti in base all’anzianità di iscrizione alla CCIAA

Secondo quanto prevede la normativa ogni azienda o lavoratore autonomo obbligato ad avere la Patente, potrà contare su un massimo di 100 crediti nell’arco di 40 anni di vita.

E’ possibile raggiungere tetto massimo di 100 crediti come sommatoria in base a diversi requisiti:

  • la dotazione di partenza può essere di 30 crediti base;
  • a questi si può aggiungere un’ulteriore plafond fino ad un massimo di 30 crediti attribuiti in base alla storicità aziendale.

Questi ulteriori 30 vanno così distinti:

  • fino a 10 crediti, al momento del rilascio;
  • fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente.

Rileva, al momento del rilascio della patente, l’anzianità di iscrizione alla CCIAA ai fini dell’attribuzione di questi ulteriori punti:

  • fino a 5 anni: 0;
  • da 5 a 10 anni: 3;
  • da 11 a 15 anni: 5;
  • da 16 a 20 anni: 8;
  • oltre 20 anni: 10.

Merita di essere sottolineato che il lavoratore autonomo (artigiano o non) e le imprese da poco iscritte alla Camera di Commercio, non potranno in alcun modo avere punti per l’anzianità aziendale. Il sistema infatti prevede l’attribuzione di zero punto fino a 5 anni di iscrizione, verificata a ritroso dalla data di richiesta all’INL.

E’ possibile, quindi, che specie con riguardo alle società, si sviluppi nei prossimi mesi un mercato, specie per chi ha una società edile o del settore impiantistico ‘quiescente’ o inattiva.

Possibile ottenere 40 crediti aggiuntivi

Per raggiungere il tetto massimo di 100 crediti il Decreto apre ad un ulteriore riconoscimento fondato su requisiti connessi agli investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza. Requisito non sempre facilmente raggiungibile dalle imprese neo costituite. Specie se di piccole dimensioni e fondate su pochi capitali.

I crediti possono essere attribuiti in questo modo:

  • Certificazione UNI ISO 45001 (SGSL) max 5 crediti;
  • Asseverazione MOG da parte di un Organismo Paritetico max 4 crediti;
  • Formazione dei lavoratori in materi di salute e sicurezza, ulteriore a quella obbligatoria (partecipazione di almeno 1/3 dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione nell’arco di 3 anni) max 6 punti;
  • fino ad massimo di 8 punti se la formazione di cui al punto precedente coinvolga almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati.

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e
sicurezza, sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le Parti Sociali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli
Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51 TUSL, anche con
l’azienda per la singola opera, ovvero con l’Inail:
compresi fra 5.000 e 25.000 euro: 1 crediti;
compresi fra 25.000,01 e 50.000 euro: 3 crediti;
superiori a 50.000 euro: 6 crediti.
Possesso, da parte del Mastro Formatore Artigiano (previsto dal CCNL Edilizia Artigianato), di certificazione attestante la partecipazione all’addestramento/formazione pratica, specifica in materia di sicurezza, erogata in cantiere ai propri dipendenti: 3 crediti;
Adozione del DVR anche nei casi in cui sia possibile adottare le procedure standardizzate
di cui all’art. 29 commi 6 e 6 bis del TUSL: 3 crediti;
Almeno 2 visite in cantiere del medico competente, affiancato da RLS o RLST: 2 crediti.

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