Ferie: ai Docenti pagamento ad agosto, agli ATA no

Ferie

Ci giunge notizia che sugli stipendi del mese di agosto le Ragionerie Territoriali dello Stato abbiano inserito il compenso sostitutivo per ferie non fruite al personale docente a tempo determinato.

Ferie, quando vengono pagate?

Per procedere al pagamento, le Ragionerie hanno bisogno di un provvedimento che deve essere emesso dalla propria segreteria. Le segreteria scolastiche procedono al calcolo dei giorni di ferie spettanti.

Per prima cosa si contano i giorni di servizio dalla data di inizio contratto alla fine delle attività didattiche.

Nel nostro esempio, dal 6 settembre al 30 giugno ci sono complessivamente 298 giorni.

Una volta provveduto al calcolo dei giorni lavorati si moltiplicano i giorni lavorati per il coefficiente 2,666 (per i dipendenti con almeno un triennio) e si divide per 30.

298 x 2,666 : 30 = 26,48 giorni di ferie spettanti.

Dai giorni spettanti – 26,48 – si tolgono i 18 giorni di sospensione delle lezioni e restano 6,48 giorni da liquidare.

Ferie: il provvedimento non deve essere vistato

Il compenso sostitutivo viene liquidato a cura delle Ragionerie Territoriali dello Stato su autorizzazione delle Scuole.

La Scuola emette un decreto individuale per il pagamento dei giorni di ferie che non è soggetto a controllo preventivo.

L’ufficio stipendi stipendi riscontra il provvedimento della Scuola e provvede alla messa in pagamento del compenso sostitutivo sulla partita di stipendio del docente.

All’atto del pagamento, il servizio stipendi provvede anche a controllare che il dipendente non abbia altri debiti e, in questo caso, procede alla compensazione prima di liquidare.

Il personale ATA a tempo determinato ha diritto al pagamento?

Diversa la situazione per il personale ATA. Il personale ATA deve necessariamente usufruire delle ferie nel corso dell’anno scolastico.

Il pagamento del compenso sostitutivo ferie non fruite per il personale ATA può essere disposto su decreto del dirigente scolastico dove devono essere citate le esigenze di servizio che non hanno reso possibile la fruizione del diritto.