Ferragosto in Busta paga, ecco cosa troveranno i lavoratori

Ferragosto è una festività religiosa prevista dalla legge e dai contratti collettivi, che cade nel giorno del 15 agosto. In questa giornata ricorre l’assunzione in cielo di Maria, madre di Gesù.

E’ un giorno “rosso” sul calendario, quindi i lavoratori hanno diritto a godere di una giornata di festa. Il diritto però va contemperato con l’interesse del datore di lavoro, che in questa giornata potrebbe richiedere la prestazione lavorativa al dipendente.

Vediamo come viene gestita la prestazione a seconda se si tratta di un giorno di non lavoro (festività goduta), di lavoro, o si è in cassa integrazione.

Ferragosto festività goduta, cosa c’è in busta paga?

Quando il lavoratore gode della festività non c’è prestazione lavorativa. Questi casi ai dipendenti non retribuiti in misura fissa mensile, ma con retribuzione oraria, spetta un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale. E’ il caso – ad esempio – dei lavoratori inquadrati come operai di alcuni CCNL.

Per gli impiegati e altre categorie che hanno la retribuzione mensilizzata (in misura fissa mensile), come ad esempio gli operai metalmeccanici industria, la giornata di festa è già ricompresa nello stipendio mensile. Ai lavoratori spetta quindi la retribuzione per una normale giornata di lavoro, anche se festiva.

Ferragosto festività lavorata, come viene pagato?

I lavoratori che prestano la propria attività il giorno dell’Assunzione di Maria (15 agosto) hanno diritto alla retribuzione per le ore di lavoro prestate incrementate delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo.

Le percentuali delle maggiorazioni per il lavoro festivo sono variabili e corrispondono a circa il 30-40% e sono stabilite dai vari CCNL.

Ferragosto per chi è in cassa integrazione: cosa è previsto?

Quando la festività dell’Assunzione di Maria cade in un giorno infrasettimanale e l’azienda ha chiesto l’intervento dell’ammortizzatore sociale, il trattamento previsto per la festività non rientra fra gli elementi di competenza da parte della Cassa (Inps, FSBA, Formatemp).

La festività, in questo caso, è a carico dell’azienda, per i lavoratori:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Nel trattamento integrato dalla Cassa (Inps, FSBA o Formatemp) non rientra neppure la festività di Ferragosto, infrasettimanale, che rientra nei primi 15 giorni della sospensione del rapporto di lavoro. Anche in questo caso è a carico dell’azienda.

Il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa (Inps, FSBA, Formatemp) per i lavoratori:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.