Pochi giorni fa il ministro Valditara si vantava su X di come gli stipendi degli insegnanti hanno avuto incrementi record.
Tale affermazione è stata fortemente contestata e smentita sui social dalla categoria interessata che ha lamentato come gli stipendi degli insegnanti, e dell’intera categoria della Scuola, non consenta di vivete dignitosamente.
Il dibattito social si è poi esteso a dipendenti che metterebbero in vendita le proprie immagini su piattaforme dedicate, come onlyfans per arrotondare lo stipendio.
Ma è possibile per un lavoratore della Scuola guadagnare con Onlyfans?
Insegnanti su Onlyfans: i guadagni devono essere dichiarati
Bisogna innanzitutto dire che Onlyfans è una piattaforma che consente agli utenti di vendere contenuti a pagamento agli abbonati.
Se si tratta di prestazioni occasionali – fino a 5 mila euro – è possibile dichiarare i compensi anche sul modello 730 nel quadro D.
In caso di superamento del limite di 5 mila euro, scatta l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali all’INPS.
In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli incassi ottenuti svolgendo l’attività professionale su Onlyfans dovranno essere sommati agli altri redditi percepiti.
Se si opta per il regime forfettario, le imposte sono al 5% per i primi 5 anni e il 15% per i successivi.
L’imponibile fiscale è calcolato sul 67% degli incassi e i contributi previdenziali da pagare, in gestione separata, raggiungono la percentuale del 26,07%.
L’insegnante deve essere autorizzato dal proprio dirigente
Per aprire partita IVA o svolgere qualsiasi attività anche occasionale il dipendente pubblico deve essere autorizzato dal proprio datore di lavoro.
Trattandosi in questo caso di contenuti delicati, difficilmente il Dirigente Scolastico potrebbe dare il nulla osta nel caso riscontri che ci potrebbero essere incongruenze tra il tipo di attività per la quale si richiede l’autorizzazione e il codice di comportamento del proprio istituto.
Ricordiamo che il dipendente pubblico lavora in regime di esclusiva e all’atto della firma del contratto individuale di lavoro, il dipendente deve dichiarare di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
Il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e contemplato:
- dall‘articolo 53 – comma 1 del DLgs 165/2001
- articolo 60 DLgs 3/1957
- articolo 508 DLgs 297/1994
- art. 57 del CCNL 2003
Quindi il dipendente della Scuola dovrà farsi autorizzare dal proprio datore di lavoro (nella fattispecie il dirigente scolastico).
Le sanzioni per la mancata autorizzazione
In caso di mancata autorizzazione del datore di lavoro, L’art. 53, comma settimo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede le somme percepite dal dipendente debbano essere conferite al bilancio dell’amministrazione di appartenenza.
La restituzione al bilancio dello Stato delle somme percepite non esclude la responsabilità disciplinare.