Riallineamento Carriera senza domanda, fa tutto la Scuola: ecco quando

Riallineamento Carriera, si tratta di una particolare lavorazione che può generare arretrati o anticipare il conseguimento di aumenti stipendiali.

Riallineamento Carriera: non occorre far domanda

Al contrario della ricostruzione di carriera, dove deve essere fatta domanda al fine di veder riconosciuto il periodo preruolo, il riallineamento viene fatto dalla Scuola ogni volta si verifichi una situazione per cui è necessario variare la progressione economica del dipendente.

Antecedentemente – fino allo scorso anno scolastico – il periodo preruolo veniva riconosciuto per intero fino a quattro anni, mentre il periodo che eccede i quattro anni viene riconosciuto per 1/3.

Il riallineamento della carriera

Con il riallineamento della carriera, l’anzianità utile ai soli fini economici diventa interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive fasce stipendiali.

Il comma 3, dell’art. 4 della legge 399/88 – richiamato dall’art. 66 comma 6 del CCNL 4 agosto 1995 – sancisce che l’anzianità utile solo ai fini economici diviene interamente valida ai fini della attribuzione delle successive posizioni stipendiali secondo questo schema:

Il riallineamento della carriera non è subordinato ad una domanda

riallineamenti di carriera, derivando da un accordo sindacale, non sono subordinati ad una domanda da parte del dipendente.

In altri termini – sostiene il Ragioniere generale dello Stato – l’anzianità da recuperare anche ai fini economici per mezzo del “riallineamento di carriera”, pari a un terzo dell’eccedenza oltre i quattro anni del servizio pre-ruolo riconosciuto in sede di “ricostruzione di carriera”, è un elemento già stabilito in quest’ultima e la sua utilità ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali dipende solo dall’avverarsi della prescritta condizione di compimento dell’anzianità di servizio.L’Istituzione scolastica ha, dunque, il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento di carriera”, tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato; quest’ultimo, a sua volta, ha il diritto – e la disponibilità delle connesse azioni giudiziali e stragiudiziali – di ottenere il provvedimento e di sollecitare la propria
Amministrazione in caso d’inerzia.

La prescrizione

Il diritto alla ricostruzione e al riallineamento della carriera, non possono essere oggetto di prescrizione.

Si prescrive, invece, ai fini economici, il diritto alla retribuzione dopo 5 anni.

Si consiglia pertanto, una volta maturata l’anzianità riportata nella tabella, di chiedere alla propria segreteria – per iscritto – di conoscere lo status della propria pratica al fine di interrompere i termini della prescrizione. 

Il riallineamento va fatto in alcuni casi particolari

Qualora il dipendente effettui assenze che comportino ritardo nel conseguimento della successiva classe di stipendio, la Scuola deve provvedere al riallineamento dell’anzianità.

Un caso tipico si verifica quando il dipendente usufruisce del congedo biennale per assistenza a familiari portatori di handicap.

In questo caso l’anzianità economica viene interrotta e il periodo non è valido ai fini economici, ma solo ai fini giuridici.

Un altro caso si verifica quando il dipendente usufruisce di aspettativa senza stipendio.

In questo caso l’aspettativa non è valida sia ai fini giuridici che economici.