NASpI e Stipendio sono compatibili: nuova sentenza della Cassazione

Naspi

La NASpI percepita dopo che il contratto a termine non è stato rinnovato non va restituita. Nemmeno quando il contratto è stato poi trasformato, in maniera retroattiva, a tempo indeterminato.

Lo prevede un’ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione emessa in data 21 agosto, che respinge la richiesta dell’INPS di restituire quanto percepito dal cittadino a titolo di indennità di disoccupazione.

Restituzione NASpI dopo conversione del contratto di lavoro: è legittima?

Per spiegare quanto accaduto partiamo dal caso. Un cittadino si rivolge ai giudici a seguito della mancata conversione del contratto da determinato a indeterminato, che a suo dire gli spettava di diritto. I giudici accolgono la sua richiesta, dichiarando illegittima l’apposizione del termine al contratto. In maniera retroattiva, il contratto si trasforma così in indeterminato.

Nel frattempo però il cittadino aveva richiesto e percepito da INPS l’indennità di disoccupazione NASpI. L’istanza era stata accolta dall’Istituto vista la sussistenza del requisito dell’involontarietà della disoccupazione.

Tuttavia, nel momento in cui il contratto viene trasformato in indeterminato, INPS chiede la restituzione della NASpI. Fino ad allora erano stati erogati 9.472,56 euro. Secondo l’Istituto, la NASpI non spetta perché è venuta meno la condizione di disoccupazione. La richiesta di restituzione mossa dall’Istituto Previdenziale è legittima?

La decisione della Corte di Cassazione

Secondo la Corte di Cassazione, la richiesta dell’INPS di restituire quanto percepito a titolo di NASpI nel periodo che decorre dalla scadenza del contratto a termine e la sentenza che ne accerta l’illegittimità non è da accogliere.

La richiesta dell’ente previdenziale è illegittima perché permane la condizione di involontarietà della disoccupazione. E non va dimenticato che la NASpI ha natura previdenziale e svolge la funzione di fornire nel periodo di involontaria disoccupazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito.

Pertanto, in questo caso specifico, la NASpI e lo stipendio (a cui si somma anche un risarcimento forfettario per la conversione retroattiva a tempo indeterminato) sono compatibili. Il cittadino può quindi trattenere quanto percepito a titolo di indennità.

L’unico modo per ovviare a tale problematica sarebbe quello di istituire un nuovo indirizzo che impedisca di richiedere indietro la NASpI anche ai lavoratori che hanno chiesto e ottenuto la conversione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.