Rimborso 730/2024 agli Eredi: quando l’Agenzia delle Entrate non paga

730

Come avviene il pagamento del Rimborso 730/2024 o modello unico PF di un soggetto deceduto? In quale caso l’ Agenzia delle Entrate può trattenere la somma e non pagare il rimborso agli Eredi?

Rimborso 730/2024 eredi, come si richiede?

I rimborsi intestati ad un soggetto deceduto, possono essere chiesti tramite la presentazione del mod.730 o Redditi PF 2024, relativa al contribuente deceduto.

Riguardo al pagamento del rimborso, dobbiamo però distinguere se si tratta di una successione legittima oppure testamentaria.

In caso di successione legittima la legge prevede che il pagamento del rimborso intestato ad un contribuente deceduto, sia pagato ai soggetti aventi diritto per l’importo relativo alla quota ereditaria, come da dichiarazione di successione presentata e Agenzia delle Entrate erogherà il rimborso con procedure automatizzate direttamente agli eredi beneficiari, senza dover presentare alcuna istanza.

Esempio: in caso di successione legittima di cui gli eredi sono madre e figlio, le quote ereditarie saranno rispettivamente pari a 1/2 ciascuno, pertanto il rimborso del defunto spetterà per 1/2 alla madre e 1/2 al figlio.

In caso di successione testamentaria o se la stessa non è stata ancora presentata, Agenzia chiederà agli interessati di produrre la documentazione idonea volta ad attestare la qualità di eredi.

Quando l’erede non riceve in pagamento il rimborso 730/2024?

L’erede può non ricevere il pagamento del rimborso 730 o unico PF 2024 di un soggetto deceduto quando ci sono somme a suo carico iscritte a ruolo, in questo caso, l’Agenzia delle Entrate delle Riscossioni attiva la cd. procedura per la compensazione volontaria.

Tale procedura è disciplinata dall’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/7973 e prevede che in sede di erogazione di un rimborso d’imposta di importo superiore a 500 euro, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta “inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento”, in questo caso trasmette in via telematica una segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

Agenzia delle Entrate delle Riscossioni, notificherà al soggetto interessato e quindi all’erede beneficiario del rimborso una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero, invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni l’accettazione.

In caso di accettazione, sarà compensato l’importo a debito con l’importo spettante, entro i limiti dell’importo dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo, invece in caso di rifiuto, Agenzia delle Riscossioni comunica in via telematica all’Agenzia delle Entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.