Il docente che ha ottenuto una supplenza dalla graduatoria di istituto non incapperà in nessuna sanzione nel caso in cui decidesse di rifiutare un eventuale incarico da GaE o GPS.
In diverse province le supplenze per l’anno scolastico 2024/2025 sono già state assegnate, ma per gli esclusi c’è ancora speranza. Seguiranno infatti altri turni di nomina, che serviranno sia a coprire eventuali rinunce sia a considerare eventuali disponibilità sopraggiunte.
Pertanto, gli aspiranti che ancora non hanno ottenuto la nomina e non sono stati considerati rinunciatari per le preferenze non espresse (quindi che per l’algoritmo sono ancora in ballo) possono ancora sperare in una proposta da GaE o GPS.
Questo però vale solo fino al prossimo 31 dicembre, termine entro il quale i posti devono rendersi liberi per essere attribuiti dalle suddette graduatorie. Tutte le supplenze assegnate dopo il 31 dicembre, infatti, saranno considerate brevi e verranno assegnate dalle graduatorie di istituto fino al termine dell’anno scolastico.
Prima del 31 dicembre, dalle stesse graduatorie di istituto si può attingere per l’attribuzione delle supplenze annuali (quindi con termine 31 agosto) e fino al termine delle lezioni (quindi fino al 30 giugno). Tuttavia, ciò è possibile solo qualora si verificasse l’esaurimento o l’incapienza delle GPS (utilizzate, a loro volta, in caso di esaurimento o incapienza delle GaE). In questo caso, è il dirigente scolastico della scuola in cui vi è la disponibilità ad attribuire la supplenza. Utilizzerà appunto la graduatoria di istituto.
Ma il docente che rifiuta una nomina da GaE o GPS cosa rischia?
L’articolo 13, comma 3, dell’OM 88/2024 stabilisce che un docente che ha ottenuto una supplenza dalla graduatoria di istituto può rifiutare una proposta di nomina da GaE o GPS senza incappare in alcuna sanzione. Nell’articolo infatti si legge:
«Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito».
Quindi il docente con supplenza dalle graduatorie di istituto può rifiutare l’incarico da GaE o GPS senza subire sanzioni. Non solo, può anche decidere di lasciare l’incarico. Sia che si tratti di un contratto al 30 giugno che al 31 agosto, infatti, può accettare un’altra supplenza da GaE o GPS (a prescindere dal numero di ore e della durata del contratto).