Con il messaggio n. 113 pubblicato il 30 settembre scorso, NoiPA ha spiegato le importanti novità gestionali introdotte con il nuovo CCNL firmato il 18 gennaio 2024, che interessano i Docenti e ATA coinvolti dai “cambiamenti contrattuali”. Vediamo di che tipo.
Contratti Scuola: la gestione in cooperazione applicativa
La gestione dei contratti in cooperazione applicativa da parte delle Scuole, bypassando le Ragionerie Territoriali dello Stato, è iniziata dal 2015.
Dall’anno scolastico 2015/2016 i contratti di supplenza breve e i contratti di religione cattolica a tempo determinato sono gestiti direttamente dalle Scuole, che segnalano al sistema SIDI del MIM e il portale NoiPA del MEF bypassando l’intervento in locale delle Ragionerie Territoriali dello Stato.
Dal 1° settembre 2019 sono passati in cooperazione applicativa anche dei contratti temporanei, annuali e indennità di maternità fuori nomina a seguito di contratti di supplenza annuali o fino al termine delle attività.
Dal 2019 NoiPA gestisce anche la trasmissione dei flussi TFR all’INPS per il personale a tempo determinato.
Restavano fuori dalla cooperazione applicativa i contratti stipulati ai sensi degli agli artt. 36 e 59 CCNL scuola del 29/11/2007 che continuavano ad essere gestiti direttamente dalle Ragionerie Territoriali dello Stato.
I contratti scuola gestiti in cooperazione applicativa da questo anno scolastico
Dall’anno scolastico 2024/2025 i contratti che riguardano il personale di ruolo che opta per un contratto a tempo determinato in un’altra qualifica – disciplinati dagli artt. 47 e 70 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 (Periodo 2019-2021), saranno gestiti attraverso la cooperazione applicativa.
Rispetto alla normativa precedente, i contratti non potranno essere su spezzoni di cattedra ma solo su cattedre piene.
Più nel dettaglio questa novità riguarda:
- Docenti che passano da ruolo a contratto a termine su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, mantenendo senza assegno, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede (art. 47 CCNL);
- personale ATA che da ruolo accettano un contratto a tempo determinato, su posto intero di Area Superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie professionali dei Docenti, di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto) mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
Le procedure saranno attive da dicembre
Il personale Docente e ATA interessato da questi cambiamento, sarà retribuito nella vecchia qualifica fino a novembre perché il servizio sarà attivo a partire dal mese di dicembre.
NoiPA procederà pertanto ad effettuare i conguagli delle partite stipendiali arretrate, maturate con decorrenza dalla stipula del contratto.
Le Ragionerie Territoriali dello Stato potranno intervenire nel procedimento solo se autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.