Nella Busta paga di ottobre 2024 si segnalo interessanti novità per una parte dei lavoratori. Si tratta di importi extra a titolo di Una tantum che saranno erogati per la carenza contrattuale di alcuni CCNL.
Non tutti i settori sono interessati da questi importi in ottobre, erogati il più delle volte attraverso una rateazione su più cedolini paga. Come previsto ad esempio per i CCNL per i lavoratori dell’industria Ceramica e per i dipendenti delle aziende artigiane e industriali della Panificazione, dal CCNL Confcommercio e Confesercenti.
Vediamo i dettagli e gli importi che saranno erogati a ottobre 2024.
CCNL Ceramica Industria: Una tantum da 710 euro in pagamento
L’accordo per il rinnovo del CCNL Ceramica industria del 22 luglio 2024 prevede che tutti i lavoratori in forza a tale data e con diritto al trattamento economico al momento della erogazione, va riconosciuto un importo una tantum di euro 710 lordi da rapportare al servizio prestato nel periodo dal 1-7-2023 al 30-6-2024, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori assunti con contratto part-time l’importo va riproporzionato sulla base della percentuale di ore contrattualmente definite. Tale importo, non utile ai fini del T.F.R., né di alcun istituto contrattuale o legale, va erogato con la busta paga di competenza del mese di ottobre 2024.
Nell’ambito delle misure finalizzate ad incentivare la previdenza complementare, i dipendenti iscritti a Foncer, in forza e con diritto al trattamento economico al momento dell’erogazione, potranno optare, in luogo della erogazione della somma una tantum, per il versamento al Fondo pensione contrattuale di un importo equivalente, rapportato al servizio prestato nel periodo 1.7.2023 – 30.6.2024. Tale opzione deve essere comunicata per iscritto entro il 15.10.2024.
CCNL Panificazione: Una tantum da 50 e 80 euro
L’Accordo del 18 luglio 2024 prevede l’erogazione di un importo Una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane della Panificazione, che applicano il CCNL firmato dalle categorie aderenti a Confcommercio.
L’importo una tantum a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del C.C.N.L., avvenuta il 31.1.2023, e l’1.2.2024, data in cui è stata erogata la prima tranche di aumento (Afac). L’importo spetta ai lavoratori in forza al 18.7.2024 (data di sottoscrizione dell’accordo) ed è pari a 100 euro erogato in due soluzioni:
– la prima pari ad euro 50 con la retribuzione del mese di agosto 2024;
– la seconda pari a euro 50 con la retribuzione del mese di ottobre 2024.
Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del T.F.R.. Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 31.1.2023 – 1.2. 2024 nonché, – per i lavoratori a tempo parziale – sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.
Per i lavoratori di Panifici ad indirizzo industriale l’importo una tantum è differente. L’emolumento spetta ai lavoratori in forza al 18.7.2024 (la data di sottoscrizione dell’accordo) ed è pari a 160 euro erogato in due soluzioni:
– la prima pari ad euro 80 con la retribuzione del mese di agosto 2024;
– la seconda pari a euro 80 con la retribuzione del mese di ottobre 2024.
Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del T.F.R.. Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 31.1.2023 – 1.2.2024 nonché, – per i lavoratori a tempo parziale – sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.
I medesimi importi e decorrenze sono previsti dal CCNL Panificatori – firmato da Confesercenti