HomeEvidenzaAssegno di Inclusione, nuovi controlli e sospensioni. La comunicazione INPS

Assegno di Inclusione, nuovi controlli e sospensioni. La comunicazione INPS

Effettuando dei controlli sulle domande accolte, INPS può sospendere l’Assegno di Inclusione – AdI in ogni momento se la famiglia beneficiaria non ha assolto a determinati obblighi.

E’ quanto si legge nel messaggio INPS n. 3624 del 31 ottobre 2024, nel quale spiega quali siano tali obblighi e chi riguardano.

Gli obblighi dei percettori AdI

L’Assegno di Inclusione spetta alle famiglie con un ISEE entro i 9.360 euro in cui è presente almeno un soggetto o disabile, o minorenne, o over 60 o in condizione di svantaggio. Un’attività di lavoro non è incompatibile con l’AdI: entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, infatti, il maggiore reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico.

Il lavoro può anche sopraggiungere mentre si percepisce il sussidio: in questo caso INPS vuole esserne messo a conoscenza.

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare durante la fruizione dell’AdI, infatti, il componente del nucleo che ha iniziato a lavorare deve provvedere alla comunicazione del reddito derivante dall’attività all’INPS entro 30 giorni dalla data di avvio della medesima. Per farlo, deve utilizzare il modello ADI-Com Esteso.

Se il percettore non rispetta tale obbligo entro il termine previsto, INPS sospende la fruizione dell’Assegno di Inclusione.

Quando e chi deve inviare la comunicazione

Il titolare dell’Assegno di Inclusione che avvia un’attività di lavoro dipendente non è l’unico ad avere degli obblighi da rispettare. Tutti i componenti il nucleo familiare, infatti, sono tenuti all’adempimento degli obblighi di comunicazione. La comunicazione può riguardare:

  • un percorso di politica attiva del lavoro che preveda indennità o benefici di partecipazione comunque denominati;
  • l’accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese (fanno eccezione i tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari).

Il reddito da lavoro, le indennità o i benefici percepiti dichiarati nei modelli ADI-Com Esteso sono oggetto di valutazione ai fini del mantenimento del diritto alla prestazione.

Sospensione e decadenza AdI

Come detto, ci sono 30 giorni di tempo da quando è cominciata l’attività lavorativa per inviare a INPS il modello ADI-Com Esteso. Da giugno 2024, INPS ha avviato dei controlli al riguardo.

In caso di omessa comunicazione, la procedura AdI provvede a sospendere l’erogazione del beneficio, nel quale risulti:

  • la presenza di un componente del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE che abbia avviato, in corso di fruizione del beneficio, un’attività lavorativa dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità;
  • che il componente lavoratore non abbia provveduto alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso” entro trenta giorni dall’avvio dell’attività lavorativa.

Se entro tre mesi dall’avvio dell’attività lavorativa o dei percorsi di politica attiva per il lavoro, il componente che ha avviato l’attività (o i percorsi) non avesse ancora provveduto alla presentazione del modello ADI-Com Esteso, l’Assegno di Inclusione decade.

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