HomeEvidenzaBonus Natale, il Datore può riprendersi i 100€ dopo averli pagati

Bonus Natale, il Datore può riprendersi i 100€ dopo averli pagati

Bonus Natale, un mese dopo averlo erogato il datore di lavoro può riprenderselo. Per beneficiarne occorre infatti rispettare specifici requisiti. Ma se dopo l’accredito venisse fuori che tali requisiti non erano – in realtà – soddisfatti, il datore di lavoro provvede al recupero della somma.

Ma andiamo per ordine e vediamo innanzitutto chi ha diritto al contributo.

Requisiti per avere il bonus Natale

Il Bonus Natale è un contributo una tantum che può arrivare fino a 100 euro che i lavoratori troveranno nel 2024 insieme alla tredicesima mensilità. Però non tutti. Per averlo occorre infatti rispettare determinati requisiti, economici, familiari e fiscali. Il Bonus infatti spetta:

  • con un reddito complessivo nel 2024 non superiore a 28 mila euro;
  • con coniuge e (almeno) un figlio fiscalmente a carico (o solo il figlio nelle famiglie monogenitoriali);
  • con “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (art. 13 comma 1 del Tuir).

Sono quindi esclusi dal bonus tutti i lavoratori che guadagnano più di 28.000 euro l’anno, così come quelli che non hanno figli e coniuge a carico. Esclusi a prescindere i lavoratori domestici. Spetta invece ai commercianti, ai metalmeccanici, agli stagionali e a tutto il settore turistico-alberghiero, se i requisiti sono soddisfatti.

Come si calcola il bonus?

L’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time). Potrà avere un valore massimo di 100 euro.

Il bonus dovrà essere inserito in busta paga, unitamente alla tredicesima, ma con una voce ad hoc, poiché l’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del dipendente.

Tuttavia, inserirlo nella tredicesima pone il datore di lavoro nella condizione di poterlo richiedere indietro. La tredicesima, infatti, di norma viene erogata prima della fine del mese di dicembre. Quindi arriva prima della busta paga di dicembre e, di conseguenza, anche prima che il lavoratore conosca con esattezza il suo reddito complessivo annuo.

Vediamo come si comporta il datore se alla fine dell’anno il reddito complessivo del lavoratore richiedente il bonus Natale supera i 28.000 euro.

Quando il datore lo recupera

In sede di conguaglio, quindi generalmente sul cedolino paga di dicembre, il datore ha anche l’onere di verificare la spettanza o meno del bonus al lavoratore. Dopo però che il bonus è già stato erogato.

Ciò comporta la possibile restituzione del bonus. Qualora infatti il contributo risultasse non dovuto per via del superamento della soglia reddituale di 28.000 euro, il datore di lavoro provvederà a recuperarlo nella busta paga successiva.

Per evitare di riceverlo e poi restituirlo, il lavoratore il cui reddito non è troppo distante dai 28.000 euro può dunque decidere di non richiedere il bonus e, eventualmente, recuperarlo nella dichiarazione dei redditi.

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