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ATA obbligati a prestare assistenza in bagno e igiene personale: cosa succede in caso di rifiuto?

Dallo scorso maggio, una parte del personale ATA è tenuta anche a occuparsi dell’igiene intima e personale dei bambini di infanzia e primaria.

Lo prevede il testo del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 rinnovato in via definitiva a gennaio di quest’anno, dopo una lungo negoziato tra Aran e sindacati. Uil Scuola Rua non ha firmato l’ultimo accordo, perché a tali nuovi mansioni non corrisponderebbero nuove indennità.

Il sindacato dei lavoratori ha ribadito la sua contrarietà in un recente comunicato.

Nuove mansioni per i collaboratori scolastici

Il nuovo contratto della scuola amplia le mansioni e le responsabilità del personale ATA. In particolare, dei lavoratori inquadrati nell’area professionale dei collaboratori scolastici.

Questi ultimi, infatti, sono tenuti a fornire assistenza materiale a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Il nuovo contratto però non specifica quali siano esattamente le attività di pulizia che il lavoratore deve svolgere: non viene detto se rientrano, per esempio, il lavaggio delle parti intime e/o il cambio del pannolino.

Dettagli non di poco conto, soprattutto quando si tratta di alunni disabili. Il CCNL attualmente vigente, infatti, prevede che il collaboratore scolastico sia tenuto a prestare ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale oltre all’accesso nelle aree delle strutture scolastiche.

Quali mansioni rientrano nell’attività di igiene?

Un collaboratore scolastico che quindi si rifiuta di prestare cura nell’igiene personale di un alunno disabile viola l’art. 328 del codice penale, comma 1 (Rifiuto di atti d’ufficio – Omissioni), visto che è previsto dal contratto.

È il caso di più collaboratori scolastici che in una scuola, anche a seguito di reiterati ordini di servizio da parte del Dirigente Scolastico, si erano rifiutati di prestare assistenza in bagno a una studentessa affetta da disabilità. La sentenza della Corte di Cassazione è la n. 22786/16, e l’Aran la richiama come esempio di ciò che devono fare i collaboratori scolastici.

Tuttavia, sostiene UIL Scuola Rua, quali siano le mansioni che rientrano nella cura dell’igiene personale ancora rimane poco chiaro. Il sindacato ha quindi incalzato l’Aran a delineare un testo più comprensibile, per meglio evidenziare le responsabilità dei collaboratori. Ma l’Agenzia non si è ancora espressa.

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